Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 luglio 2004
Desidero ricevere informazioni inerenti alla durata della garanzia dei prodotti acquistati in normali centri commerciali in attesa calorosi saluti.
Pasquale, da Casavatore/Napoli
Pasquale, da Casavatore/Napoli
Risposta ADUC
Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, che viceversa NON e' disciplinata per legge ma liberamente gestita dal produttore stesso, con una durata minima di sei mesi. Quando un bene di consumo viene acquistato da un consumatore, quindi, ci sono DUE strade possibili, perlomeno finche' e' valida la garanzia del produttore. Per quanto riguarda la garanzia di legge, questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume. Questo vuol dire che si dovra' procedere con una perizia tecnica o perlomeno (visto che arrivando in giudizio la perizia puo' anche essere ordinata dal giudice) con una relazione scritta di un tecnico di fiducia;
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
clicca qui
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume. Questo vuol dire che si dovra' procedere con una perizia tecnica o perlomeno (visto che arrivando in giudizio la perizia puo' anche essere ordinata dal giudice) con una relazione scritta di un tecnico di fiducia;
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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