Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 luglio 2004
Spett. le ADUC, volevo segnalarvi la mia vicenda circa l'"interpretazione" da parte dei venditori delle nuove norme inerenti la garanzia dei prodotti acquistati. Vi invio la mia vicenda in quanto sono convinto di non essere, ahime', un caso isolato e sono sicuro che ci vorrebbe molta piu' chiarezza da ambo le parti (venditore e consumatore) sui diritti/doveri di ciascuno.
Ho acquistato un telefono cellulare Nokia che dopo poche settimane (3 per la precisione) ha cominciato a presentare difetti nella visualizzazione del display. Rivoltomi al negoziante dove lo avevo acquistato, mi sono sentito dire che il negoziante non ha alcuna responsabilita' al riguardo e che dovevo io cercarmi un centro assistenza Nokia e portare li' oggetto in questione per la riparazione. Rivoltomi al centro Nokia piu' vicino (per il quale mi sono visto costretto a prendere 2 ore di permesso in quanto faceva orari di apertura incompatibili con la mia disponibilita'...), mi hanno effettuato la riparazione in due giorni. Al centro mi hanno anche consigliato di farmi timbrare e compilare la garanzia dal negoziante dove avevo effettuato l'acquisto in quanto e' quel documento che fa fede per Nokia (e non credo solo per loro...).
Purtroppo dopo solo due ore di utilizzo normale, il difetto si ripresenta analogo a prima e il cellulare e' di nuovo inutilizzabile. Mi reco al negozio dove ho fatto l'acquisto per esporgli il problema e farmi timbrare la garanzia. Dopo molta insistenza (e oserei dire un'accesa discussione) il negoziante mi ha timbrato il certificato di garanzia. Lui non voleva timbrarla in quanto sosteneva la tesi che faceva fede lo scontrino (che tra l'altro per esperienza dico che con le carte termiche che utilizzano la stragrande maggioranza dei registratori di cassa dopo pochi mesi risulta normalmente illeggibile...).
Inoltre ho fatto presente che sul certificato di garanzia che mi avevano appena timbrato c'e' scritto (riporto testuale): "Il cliente puo' esercitare i diritti previsti nel paragrafo inserito nel libro IV del codice civile italiano dal decreto legislativo n° 24 del 2 febbraio 2002 e la presente garanzia non pregiudica tali diritti".
Avendo poco prima scaricato da internet la legge, l'ho sottoposta all'attenzione del negoziante, in quanto ritengo che tale legge preveda precisi obblighi del venditore (e non del produttore) nei confronti del consumatore. In particolare viene esplicitamente scritto che "il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' [... ] Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese [... ] Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta [... ] Il venditore e' responsabile quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene [... ] Si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data. " Non mi dilungo oltre in quanto credo che voi conosciate meglio di me il contenuto di tale legge. Sta di fatto che il venditore mi ha detto che ci sono altre clausole a seconda della casa produttrice e che assolutamente il venditore non deve attenersi alle cose che gli ho detto ma ad altre norme relative alla garanzia, in particolare insisteva sul fatto che assolutamente non e' vero che e' lui il responsabile del prodotto, ma che l'unica interfaccia per me deve essere il centro di assistenza. Inoltre mi ha detto, che in via quasi informale, poteva farsi carico lui della consegna presso un punto di assistenza e che entro 60 giorni mi avrebbe fatto riavere l'oggetto riparato (dico 60 giorni... e il congruo termine previsto per legge?)!!!! E che poteva sostituirmi l'oggetto solo entro 6 giorni e comunque se non l'avessi utilizzato per piu' di 15 minuti (al che sfido chiunque a riuscire ad evidenziare difetti di fabbricazione nei primi 15 minuti di funzionamento... con i manuali di istruzioni di oggi, e' gia' tanto se riesco ad impostare le funzionalita' base in quel lasso di tempo... figuriamoci a verificare se presenta anomalie di funzionamento...!!!!).
A questo punto mi sono rivolto di nuovo al centro di assistenza, dopo aver contattato direttamente Nokia (che per inciso mi ha consigliato -anche se non e' corretto- di prendermi in carico io la riparazione direttamente presso il centro assistenza in quanto i venditori si sa come sono... e mi ha anche augurato che non succeda nulla il secondo anno di garanzia... altrimenti chissa' cosa potranno tirare fuori dal cilindro magico delle scuse per invalidare l'assistenza gratuita sancita dalla legge!!!!).
Il risultato di tutto questo e' che io ho acquistato due mesi fa un cellulare, pagandolo immediatamente al negoziante, e il reale utilizzo di tale bene non ha superato le tre settimane!!!!... e alla fine avro' un oggetto che, acquistato nuovo, risultera' gia' straripato!!!! (se, come Nokia mi ha detto, non venga sostituito se il difetto risulti non riparabile immediatamente).
Grazie per l'attenzione che vorrete prestare alla mia lettera e vi chiedo, se possibile, di avere, almeno da voi, un po' di chiarezza su queste "fantomatiche" norme che regolarizzano le garanzie dei prodotti... la legge che ho citato e' valida o e' una delle tante leggi messe nel cassetto, giusto per entrare in Europa, ma in effetti altre norme "non scritte" vengono applicate?
Colgo l'occasione per farvi i miei piu' sinceri complimenti per la vostra lotta quotidiana al servizio dei consumatori, ultimo anello di un meccanismo che piu' facilmente scarica tutto sul punto piu' indifeso, il consumatore appunto!
Cordiali saluti.
Matteo, da Saronno
Ho acquistato un telefono cellulare Nokia che dopo poche settimane (3 per la precisione) ha cominciato a presentare difetti nella visualizzazione del display. Rivoltomi al negoziante dove lo avevo acquistato, mi sono sentito dire che il negoziante non ha alcuna responsabilita' al riguardo e che dovevo io cercarmi un centro assistenza Nokia e portare li' oggetto in questione per la riparazione. Rivoltomi al centro Nokia piu' vicino (per il quale mi sono visto costretto a prendere 2 ore di permesso in quanto faceva orari di apertura incompatibili con la mia disponibilita'...), mi hanno effettuato la riparazione in due giorni. Al centro mi hanno anche consigliato di farmi timbrare e compilare la garanzia dal negoziante dove avevo effettuato l'acquisto in quanto e' quel documento che fa fede per Nokia (e non credo solo per loro...).
Purtroppo dopo solo due ore di utilizzo normale, il difetto si ripresenta analogo a prima e il cellulare e' di nuovo inutilizzabile. Mi reco al negozio dove ho fatto l'acquisto per esporgli il problema e farmi timbrare la garanzia. Dopo molta insistenza (e oserei dire un'accesa discussione) il negoziante mi ha timbrato il certificato di garanzia. Lui non voleva timbrarla in quanto sosteneva la tesi che faceva fede lo scontrino (che tra l'altro per esperienza dico che con le carte termiche che utilizzano la stragrande maggioranza dei registratori di cassa dopo pochi mesi risulta normalmente illeggibile...).
Inoltre ho fatto presente che sul certificato di garanzia che mi avevano appena timbrato c'e' scritto (riporto testuale): "Il cliente puo' esercitare i diritti previsti nel paragrafo inserito nel libro IV del codice civile italiano dal decreto legislativo n° 24 del 2 febbraio 2002 e la presente garanzia non pregiudica tali diritti".
Avendo poco prima scaricato da internet la legge, l'ho sottoposta all'attenzione del negoziante, in quanto ritengo che tale legge preveda precisi obblighi del venditore (e non del produttore) nei confronti del consumatore. In particolare viene esplicitamente scritto che "il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' [... ] Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese [... ] Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta [... ] Il venditore e' responsabile quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene [... ] Si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data. " Non mi dilungo oltre in quanto credo che voi conosciate meglio di me il contenuto di tale legge. Sta di fatto che il venditore mi ha detto che ci sono altre clausole a seconda della casa produttrice e che assolutamente il venditore non deve attenersi alle cose che gli ho detto ma ad altre norme relative alla garanzia, in particolare insisteva sul fatto che assolutamente non e' vero che e' lui il responsabile del prodotto, ma che l'unica interfaccia per me deve essere il centro di assistenza. Inoltre mi ha detto, che in via quasi informale, poteva farsi carico lui della consegna presso un punto di assistenza e che entro 60 giorni mi avrebbe fatto riavere l'oggetto riparato (dico 60 giorni... e il congruo termine previsto per legge?)!!!! E che poteva sostituirmi l'oggetto solo entro 6 giorni e comunque se non l'avessi utilizzato per piu' di 15 minuti (al che sfido chiunque a riuscire ad evidenziare difetti di fabbricazione nei primi 15 minuti di funzionamento... con i manuali di istruzioni di oggi, e' gia' tanto se riesco ad impostare le funzionalita' base in quel lasso di tempo... figuriamoci a verificare se presenta anomalie di funzionamento...!!!!).
A questo punto mi sono rivolto di nuovo al centro di assistenza, dopo aver contattato direttamente Nokia (che per inciso mi ha consigliato -anche se non e' corretto- di prendermi in carico io la riparazione direttamente presso il centro assistenza in quanto i venditori si sa come sono... e mi ha anche augurato che non succeda nulla il secondo anno di garanzia... altrimenti chissa' cosa potranno tirare fuori dal cilindro magico delle scuse per invalidare l'assistenza gratuita sancita dalla legge!!!!).
Il risultato di tutto questo e' che io ho acquistato due mesi fa un cellulare, pagandolo immediatamente al negoziante, e il reale utilizzo di tale bene non ha superato le tre settimane!!!!... e alla fine avro' un oggetto che, acquistato nuovo, risultera' gia' straripato!!!! (se, come Nokia mi ha detto, non venga sostituito se il difetto risulti non riparabile immediatamente).
Grazie per l'attenzione che vorrete prestare alla mia lettera e vi chiedo, se possibile, di avere, almeno da voi, un po' di chiarezza su queste "fantomatiche" norme che regolarizzano le garanzie dei prodotti... la legge che ho citato e' valida o e' una delle tante leggi messe nel cassetto, giusto per entrare in Europa, ma in effetti altre norme "non scritte" vengono applicate?
Colgo l'occasione per farvi i miei piu' sinceri complimenti per la vostra lotta quotidiana al servizio dei consumatori, ultimo anello di un meccanismo che piu' facilmente scarica tutto sul punto piu' indifeso, il consumatore appunto!
Cordiali saluti.
Matteo, da Saronno
Risposta ADUC
e' vero, la garanzia contrattuale del produttore e' aggiuntiva rispetto a quella di legge applicabile nei riguardi del venditore, naturalmente con i limiti del caso (presunzione del difetto come di produzione solo nei primi 6 mesi e conseguentemente necessita' di periziare l'origine del vizio oltre tale periodo). Pertanto, sta a lei decidere liberamente se avvalersi della garanzia di legge agendo sul venditore (che come avra' capito, conviene particolarmente nei primi 6 mesi) od optare per la garanzia contrattuale. Poiche' le disposizioni che le ha opposto il venditore sono di fantasia (si riconduce a delle garanzie contrattuali di specifici produttori, che non sono pero' certo sostitutive della legge -si ricorda che i prodotti vengono venduti in piu' Paesi, pertanto e' per tale motivo che talvolta appaiono "strane" rispetto alla garanzia di legge con la quale, seppur solo apparentemente, sembrano confliggere) riteniamo che forse costui si merita di essere portato di fronte ad un giudice di pace, in questo modo finalmente imparera' la normativa. Un appunto pero' dobbiamo farlo anche a lei, affinche' non s'illuda troppo: il secondo anno di garanzia e' sicuramente a carico del venditore, non c'e' dubbio: ma come gia' dettole il vizio non si presume piu'. Pertanto, dovendolo in qualche modo dimostrare con valutazioni tecniche, potrebbe oggettivamente non risultare neanche piu' conveniente per una cosa di valore moderato (un discorso e' un'automobile, altra il telefonino). La legge e' comunque perfettamente valida in quanto e' una legge italiana, non una raccomandazione Ue non recepita dalla normativa nazionale.
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