Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 luglio 2004
Domanda 9 luglio 2004
Volevo cortesemente sapere cosa prevede la legge per cio' che concerne i certificati di garanzia sugli elettrodomestici e sugli articoli che normalmente si acquistano per i negozi di articoli per regalo. in termini di periodo di copertura della garanzia. 24 mesi...??? 12 mesi....?? Grazie.
Tomas, da Treviso

Risposta ADUC
Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, che viceversa NON e' disciplinata per legge ma liberamente gestita dal produttore stesso, con una durata minima di sei mesi. Quando un bene di consumo viene acquistato da un consumatore, quindi, ci sono DUE strade possibili, perlomeno finche' e' valida la garanzia del produttore. Per quanto riguarda la garanzia di legge, questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume. Questo vuol dire che si dovra' procedere con una perizia tecnica o perlomeno (visto che arrivando in giudizio la perizia puo' anche essere ordinata dal giudice) con una relazione scritta di un tecnico di fiducia;
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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