Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 settembre 2000
Domanda 12 settembre 2000
12-Sett-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto da parte della polizia municipale, un verbale dove mi si contesta un infrazione per limite di velocita’. Come devo comportarmi, e’ vero che non ho l'obbligo di pagare, la multa e’ valida solo se vieni fermato? secondo una nova legge emanata questa estate.
Grazie mille per la vostra gentile cortesia.

Risposta ADUC
Ha informazioni sbagliate:
non esiste nessuna nuova normativa: ci sono solo state delle sentenze di Cassazione che hanno ribadito quello che deve essere il metodo corretto di rilievo tramite Autovelox: procedendo all'immediata contestazione della trasgressione. Ove questa disposizione non venga rispettata, la multa puo' essere contestata (salvo il caso in cui la giustificazione addotta per il mancato fermo venga considerata dal giudice veramente valida e meritevole). Nel caso il fermo immediato non ci sia, la multa non e' "nulla": e' solo possibile fare opposizione, ricorrendo avanti al giudice di pace del luogo ove il fatto e' avvenuto entro 30 gg dalla notifica del fatto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
-Nel ricorso entro i 30 gg dalla notifica- al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, dovra' richiedere la sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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