Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 luglio 2004
Ho acquistato un cellulare SAMSUNG il giorno 25/06/04 alle ore 18: 00. Il giorno successivo sono partita per un breve weekend e li' mi sono resa conto che il cellulare aveva alcuni problemi: spegnimento automatico, impossibilita' di chiamare altri cellulari. Al mio ritorno il giorno 2/07/04 ho immediatamente contattato il rivenditore SAMSUNG xxx loc. Vallone Camucia (AR), nel quale ho acquistato il cellulare, chiedendo la sostituzione dell'apparecchio e/o modello sostitutivo. Il titolare del negozio, con il quale ho un rapporto commerciale abbastanza frequente (acquisto di televisioni, elettrodomestici, video-registratori, ecc.), ha rifiutato con modi arroganti ogni patteggiamento. Ho percio' inviato un reclamo alla SAMSUNG che cosi' mi ha risposto: "La informiamo che il rivenditore e' tenuto a sostituirLe il cell. se non sono trascorsi piu' di 5 giorni dalla data dell'acquisto... "(di fatto ne erano trascorsi 6, ma il titolare non ha mai fatto alcun accenno a questa clausola, sostenendo anzi che la SAMSUNG non avrebbe mai sostituito l'apparecchio). Il giorno 3/07/04, in seguito alla risposta della SAMSUNG, mi sono recata nel centro commerciale e ho fatto leggere al titolare l'e-mail. La risposta del titolare e' stata questa: insulti, bestemmie, urla e invito forzato ad uscire dal negozio. Chiedo consigli sul comportamento da tenere nei confronti del titolare del negozio.
Donata, da Camucia
Donata, da Camucia
Risposta ADUC
per verificare se cio' che le e' stato risposto dal produttore corrisponda al vero, deve visionare le condizioni di garanzia specifica, che solitamente vengono consegnate insieme al bene. Se effettivamente la sostituzione fosse vincolata nel modo dettole, non rimarrebbe che la riparazione in garanzia. La informiamo comunque che c'e' un alternativa a tale garanzia, nel caso in cui il telefono sia stato acquistato da un soggetto consumatore (quindi senza partita IVA) e presenti un vizio di produzione. I beni di consumo acquistati da consumatori godono infatti anche di due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, che viceversa NON e' disciplinata per legge ma liberamente gestita dal produttore stesso, con una durata minima di sei mesi. Detta garanzia di legge stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
clicca qui
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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