Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 settembre 2000
Domanda 11 settembre 2000
Il 27/11/1999 mi e’ stata rilevata dalla polizia stradale, con l'autovelox, una infrazione per eccesso di velocita’ con conseguente verbale di contestazione di £.615600. Il verbale di registrazione e’ stato redatto il 18/02/2000.c'e’ una prima relata di notifica datata 01/03/2000 con i dati della mia precedente residenza. La nuova notifica alla mia attuale residenza mi e’ stata notificata il 08/09/2000. Premetto che ho comunicato precedentemente alla data dell'infrazione il cambio di residenza e da parecchi mesi ho ricevuto i bollini rosa da applicare su patente e libretto di circolazione. Posso inoltrare ricorso essendo trascorsi 150 giorni e come devo fare?

Risposta ADUC
I 150 gg decorrono dall'identificazione del trasgressore: pertanto, una volta accertato che lei non era piu' residente al precedente indirizzo, hanno regolarmente provveduto ad una seconda notifica, per la quale i 150 gg decorrerebbero nuovamente.
Pero', c'e' una mancanza di base: la comunicazione di variazione era gia' stata inoltrata prima che l'infrazione fosse commessa, per cui crediamo che sia possibile contestare. Non le diamo alcuna garanzia che il giudice possa confermare tale versione, ma che la contestazione avrebbe un senso.
Se avesse voglia di rischiare, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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