Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 settembre 2000
Domanda 10 settembre 2000
Vorrei sottoporvi i mio caso. In data 7.9.2000 mentre percorrevo la S.P. Vailate/Crema (prov. Cremona) mi e’ stata rilevata, in Comune di Pieranica, tramite apparecchiatura Autovelox 104/C2 integrato da videocamera gestita dall'agente accertatore, una velocita’ di 69Km/h con conseguente multa di L. 242.400 + L. 9.600 per spese.
L'agente accertatore dichiara nel verbale che gli e’ stato impossibile contestarmi immediatamente l'infrazione in quanto Vigile unico del Comune di Pieranica, addetto al funzionamento dell'apparecchiatura.
Ho deciso di rivolgermi a Voi per avere un parere in merito ad un eventuale ricorso per i seguenti motivi:
1) mancanza di contestazione immediata
2) trattasi di S.P. facente funzione di tangenziale di un paese di circa 1.000 abitanti e, quindi la velocita’ di 69 KM/H non mi sembra imprudente
3) non e’ segnalato con l'apposito cartello l'eventuale controllo della velocita’ con Autovelox
4) non riesco a sapere se esiste o meno l'ordinanza della Amm.ne Provinciale.
Vi ringrazio per la Vs. cortese assistenza e resto in attesa della risposta.

Risposta ADUC
A nostro avviso, e' contestabilissimo (va contro i principi ispiratori della legge) che il rilievo sia effettuato da un solo vigile: in sintesi, prima che la contravvenzione sia emessa, si crea il presupposto per una disattenzione della normativa da parte di chi dovrebbe accertare l'infrazione.
Contestiamo invece quanto lei sostiene: indipendentemente dal fatto che 69Km/h sia o meno una velocita' innocua, cio' non significa che la violazione del C.D.S. ci sia stata ugualmente, anche se la trasgressione fosse stata di 1Km/h. Quindi, questa valutazione consiglieremmo di non citarla sul ricorso. Per le altre contestazioni, va bene.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →