Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 luglio 2004
Ho acquistato, con atto di vendita datato 27 febbraio 2004, un alloggio completamente da ristrutturare in un palazzo del 1800. Iniziati i lavori, la ditta incaricata alla ristrutturazione, rimuovendo la pavimentazione esistente, ha scoperto che la struttura portante il solaio, risalente all'eta' dell'immobile, era gravemente danneggiata (incurvata) a causa dell'usura del tempo e ritenuta, dall'ingegnere incaricato alla perizia, inagibile e inidonea all'uso alla quale era destinata. L'intervento necessario e' la ricostruzione completa dell'intera soletta che insiste anche sul negozio sottostante al quale e' stato ordinato lo sgombero dei locali. Domanda: avendo acquistato un alloggio "da ristrutturare" ma non da "ricostruire" non potrei rivalermi in qualche modo sul prezzo di vendita, considerato che al momento dell'acquisto non si parlo' di danni alla struttura (peraltro non visibili, neanche dal negozio sottostante) ma solo di una necessita' di ristrutturazione? Ho sentito parlare di "vizio occulto", e' questo il caso? E' possibile denunciarlo anche se sono trascorsi piu' di 8 giorni dalla sua scoperta? Consideri che ho patteggiato un prezzo di compravendita dell'immobile anche in base al preventivo di ristrutturazione, che pero' non teneva conto di gravi danni alla struttura che mi portano, ora, ad affrontare costi molto piu' onerosi.
Grazie e cordiali saluti.
Enrica, da Torino
Grazie e cordiali saluti.
Enrica, da Torino
Risposta ADUC
a fronte di un immobile definito "da ristrutturare" riteniamo che non possa parlarsi di vizio occulto. Non si esclude che agendo in giudizio potrebbe provare a sostenere questa versione, adducendo la non prevedibilita' dell'effettiva portata degli interventi: saremmo pero' un po' titubanti in merito all'esito; dipende dall'interpretazione che verra' data alle parole del rogito. Il preventivo di ristrutturazione chi lo ha fornito? Terzi o la controparte? Se fosse stato il venditore, allora gli estremi ci sarebbero. La denuncia deve avvenire entro 8 gg da quando il danno viene rilevato come tale; dipende pertanto anche da quando lei e' risultata in grado d'identificarlo, come danno.
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