Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 settembre 2000
Oggetto: Violazione del Diritto.
Spett.le Associazione,
La violazione del diritto a cui sono stato sottoposto e’ quella in cui puo’ cadere qualsiasi cittadino che prenda l’auto ogni giorno.
In data odierna tramite raccomandata mi e’ stata contestata una multa con l’autovelox, che non mi era stata contestata di persona, violando quantomeno la legge 675/96 sulla privacy oltre che la sentenza 4010 del 3/4/00 della Cassazione. Tengo a precisare che non sono un pirata della strada oltre ad essere alla mia prima multa con l’autovelox.
La contestazione che voglio attuare e’ piu’ che per una questione economica, (con la cifra che non sono intenzionato a pagare £255.400, voglio iscrivermi alla Vs, associazione e dare il resto in beneficenza).
Vorrei, se fosse possibile, sapere le modalita’ con cui si deve contestare, se potete "scaricarmi" il modulo tramite e-mail a questo indirizzo. L’Ingiusta contestazione e’ avvenuta nel comune di Taglio di Po (Provincia di Rovigo) sulla Statale durante le mie ferie estive il giorno 26/8/00. Vorrei inoltre sapere se la contestazione devo effettuarla nel mio comune di residenza, Torino oppure debba recarmi a Torino.
Vi ringrazio vivamente per l’attenzione e attendendo vostra gradita risposta vi porgo i miei migliori saluti.
Spett.le Associazione,
La violazione del diritto a cui sono stato sottoposto e’ quella in cui puo’ cadere qualsiasi cittadino che prenda l’auto ogni giorno.
In data odierna tramite raccomandata mi e’ stata contestata una multa con l’autovelox, che non mi era stata contestata di persona, violando quantomeno la legge 675/96 sulla privacy oltre che la sentenza 4010 del 3/4/00 della Cassazione. Tengo a precisare che non sono un pirata della strada oltre ad essere alla mia prima multa con l’autovelox.
La contestazione che voglio attuare e’ piu’ che per una questione economica, (con la cifra che non sono intenzionato a pagare £255.400, voglio iscrivermi alla Vs, associazione e dare il resto in beneficenza).
Vorrei, se fosse possibile, sapere le modalita’ con cui si deve contestare, se potete "scaricarmi" il modulo tramite e-mail a questo indirizzo. L’Ingiusta contestazione e’ avvenuta nel comune di Taglio di Po (Provincia di Rovigo) sulla Statale durante le mie ferie estive il giorno 26/8/00. Vorrei inoltre sapere se la contestazione devo effettuarla nel mio comune di residenza, Torino oppure debba recarmi a Torino.
Vi ringrazio vivamente per l’attenzione e attendendo vostra gradita risposta vi porgo i miei migliori saluti.
Risposta ADUC
Il ricorso deve essere presentato al giudice di pace competente per Taglio di Po. Il modulo e' reperibile sul sito. Non capiamo il riferimento alla privacy, ci sembra che c'entri poco.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all’udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l’area di operativita' dell’Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull’eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l’udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all’udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l’area di operativita' dell’Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull’eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l’udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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