Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 giugno 2004
Egregi Signori, Vi scrivo per avere il Vostro parere in relazione ad un tamponamento da me effettuato in Autostrada avvenuto lo scorso anno e per cui mi e' stata inviata comunicazione di infrazione della distanza di sicurezza, relativa multa e decurtamento di 3 punti dalla patente circa un mese e mezzo fa e per cui vorrei effettuare ricorso al Giudice di pace competente (Ivrea).
Lo scopo del ricorso che vorrei presentare e' dimostrare che la collisione e' stata determinata da cause in tutto a me non imputabili (come richiesto nella sentenza che ho individuato sul sito http: //www. giurisprudenza. piemonte. it che vi allego).
Di seguito la dinamica: Procedevo in corsia di marcia alla velocita' consentita (non mi e' infatti stato contestato il limite di velocita' in riferimento ai rilievi della Polizia stradale) quando, subito dopo aver effettuato una curva, sono stata totalmente abbagliata dalla luce del sole ed urtavo un veicolo fermo in corsia di marcia senza alcuna segnalazione di emergenza. Pur essendo in fase di decelerazione per la quasi nulla visibilita' (temendo oltretutto di essere urtata da un eventuale altro veicolo che sopraggiungesse) e frenando tempestivamente nel momento in cui la sagoma del veicolo mi appariva improvvisamente non ho potuto evitare l'urto. Ritengo che la distanza di sicurezza si possa tenere da qualcosa che SI VEDE e non da qualcosa che compare all'improvviso per le cause sopra esposte e, pur pensando e ripensando alla dinamica dell'incidente, non riesco a trovare un'azione sbagliata nel mio comportamento alla guida. Quanto qui riportato puo' essere totalmente avvallato da una mia collega che viaggiava in auto con me ed emerge dal verbale della Polistrada che ha effettuato i rilievi (pur se esso non evidenzia che il tutto e' avvenuto subito dopo la curva mentre compare sia che io sia stata abbagliata dalla luce sia che il veicolo che mi precedeva era fermo in corsia di marcia).
Volevo inoltre chiedere se i 60 giorni di tempo per ricorrere al Giudice di Pace decorrono dalla data di notifica riportata all'interno della comunicazione, dal timbro postale, dalla data di mio ritiro effettivo della comunicazione o da cos'altro.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicarmi porgo Cordiali Saluti.
Roberta Massima: GIUDICE DI PACE TORINO Distanza di sicurezza - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva - Prova liberatoria - Onere.
Per il disposto dell'art. 107 del previgente c. strad. (d. P. R. 15 giugno 1959 n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c. c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Lo scopo del ricorso che vorrei presentare e' dimostrare che la collisione e' stata determinata da cause in tutto a me non imputabili (come richiesto nella sentenza che ho individuato sul sito http: //www. giurisprudenza. piemonte. it che vi allego).
Di seguito la dinamica: Procedevo in corsia di marcia alla velocita' consentita (non mi e' infatti stato contestato il limite di velocita' in riferimento ai rilievi della Polizia stradale) quando, subito dopo aver effettuato una curva, sono stata totalmente abbagliata dalla luce del sole ed urtavo un veicolo fermo in corsia di marcia senza alcuna segnalazione di emergenza. Pur essendo in fase di decelerazione per la quasi nulla visibilita' (temendo oltretutto di essere urtata da un eventuale altro veicolo che sopraggiungesse) e frenando tempestivamente nel momento in cui la sagoma del veicolo mi appariva improvvisamente non ho potuto evitare l'urto. Ritengo che la distanza di sicurezza si possa tenere da qualcosa che SI VEDE e non da qualcosa che compare all'improvviso per le cause sopra esposte e, pur pensando e ripensando alla dinamica dell'incidente, non riesco a trovare un'azione sbagliata nel mio comportamento alla guida. Quanto qui riportato puo' essere totalmente avvallato da una mia collega che viaggiava in auto con me ed emerge dal verbale della Polistrada che ha effettuato i rilievi (pur se esso non evidenzia che il tutto e' avvenuto subito dopo la curva mentre compare sia che io sia stata abbagliata dalla luce sia che il veicolo che mi precedeva era fermo in corsia di marcia).
Volevo inoltre chiedere se i 60 giorni di tempo per ricorrere al Giudice di Pace decorrono dalla data di notifica riportata all'interno della comunicazione, dal timbro postale, dalla data di mio ritiro effettivo della comunicazione o da cos'altro.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicarmi porgo Cordiali Saluti.
Roberta Massima: GIUDICE DI PACE TORINO Distanza di sicurezza - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva - Prova liberatoria - Onere.
Per il disposto dell'art. 107 del previgente c. strad. (d. P. R. 15 giugno 1959 n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c. c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Risposta ADUC
ci spiace, ma non siamo molto convinti che il punto sia quello: poiche' dichiarare di star guidando in condizioni tali da rischiare di essere abbagliata e quindi di mettere a repentaglio se stessa e gli altri forse non e' proprio il caso di andarlo ad opporre come un elemento a favore, in quanto cio' non dovrebbe succedere: o si e' in grado di non farsi abbagliare, oppure occorre avere in macchina quanto occorre, ma dichiarare di poter essere preda del sole non e' la cosa piu' prudente da fare. Il punto, semmai, e' che l'auto non era visibile in quanto ferma dietro la curva. In questo senso, ha ragione in quanto -essendo nei limiti di velocita'- non si puo' attribuire ad una sua mancanza di rispetto delle distanze trattandosi NON di un veicolo in marcia, bensi' di un ostacolo improvviso.
I 60 gg decorrono da quando lei ha firmato per ritirare l'atto.
I 60 gg decorrono da quando lei ha firmato per ritirare l'atto.
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