Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 settembre 2000
Domanda 5 settembre 2000
5-Sett-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA............. Gentili Signori,
questa mattina mi e' stato notificato un verbale di contestazione per violazione dell'Art 142 del C. D.S..
Non e' stato, in quella occasione, operato alcun fermo poiche', leggo testualmente, "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Faccio notare che la strada dove e' stata contestata la velocita' e' molto larga e rettilinea e quindi la vettura poteva essee tranquillamante fermata senza creare alcun tipo di pericolo.
Ciedo cortesemente mi siano fornite informazioni in merito ad un possibile ricorso.
Distinti saluti.

Risposta ADUC
Se il modello di autovelox consente di effettuare l'immediato rilievo, il ricorso puo' essere tentato.
Il quale dovra' essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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