Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 giugno 2004
SPETT. ADUC, il sottoscritto gradirebbe, se possibile, avere un informazione: Circa 3 mesi orsono ho acquistato una torcia "lanterna" d'emergenza ricaricabile della GBC (praticamente quelle con due neon, torcia ecc.. che dovrebbero tenere la carica per quattro ore circa con i due neon funzionanti); Purtroppo o per fortuna ho dovuto utilizzarla, ma la carica e' durata circa un'ora... l'ho portata al rivenditore l'ha tenuta qualche settimana.. alla fine mi ha risposto che e' causa della batteria, ma non e' in garanzia (parti asportabili non in garanzia) e quindi devo acquistarne una nuova; La legge non mi tutela!!!! la batteria costa la meta' dell'acquisto iniziale... praticamente dovrei pagarla due volte senza averla mai usata!!!!
In attesa porgo distinti saluti
STEFANO
In attesa porgo distinti saluti
STEFANO
Risposta ADUC
in realta' non e' la legge che non la tutela, ma e' la garanzia del produttore che evidentemente sfavorisce il suo caso. Prima di tutto consiglieremmo di verificare quanto dettole dal negoziante nelle condizioni di garanzia. Comunque, anche appurando che la batteria non e' coperta dalla garanzia del produttore, sappia che lo e' per legge. Infatti, a copertura dei vizi di produzione manifestatisi sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori, c'e' una garanzia di legge di due anni che deve essere rilasciata direttamente dal venditore. Questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume. Questo vuol dire che si dovra' procedere con una perizia tecnica o perlomeno (visto che arrivando in giudizio la perizia puo' anche essere ordinata dal giudice) con una relazione scritta di un tecnico di fiducia;
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
clicca qui
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume. Questo vuol dire che si dovra' procedere con una perizia tecnica o perlomeno (visto che arrivando in giudizio la perizia puo' anche essere ordinata dal giudice) con una relazione scritta di un tecnico di fiducia;
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace.
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