Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 settembre 2000
Domanda 5 settembre 2000
5-Sett-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA............. Ho ricevuto la richiesta di pagamento per una multa per eccesso di velocita' rilevata in data 14/4/00 da un autovelox in localita' Milano (V. Le Forlanini - altezza palo n.70). Procedevo a 92km/h, il limite e' di 50km/h. L'autovelox e' il modello 104 c2; non vi e' indicazione del limite di velocita' su tale strada; non sono stato fermato per la notifica della multa e non credo vi fossero pattuglie in quella strada quel giorno, ma al massimo un'auto senza contrassegni. Non sono l'intestatario del veicolo. La data di consegna all'Ufficio Postale e' del 5/7/00, ma ho ricevuto a casa e ritirato la multa a fine agosto 2000. Devo comunque pagare la multa? Posso fare ricorso, ma devo comunque pagare prima la multa?

Risposta ADUC
Se fa ricorso non deve pagare la multa. Non puo' pero' non pagare, nel caso in cui non presenti opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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