Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 settembre 2000
3-Sett-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno. Il 28/07/2000 ho ricevuto a mezzo posta un verbale, di cui vi scrivo il testo, come posso comportarmi??
Grazie per l'attenzione.
INFRAZIONI ACCERTATE.
Legge CODICE DELLA STRADA art. 142 comma 8 - Sanzione amm.va Lit. 242.400 (Euro 125,19) Alla guida del veicolo indicato, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocita’, superando il limite consentito di oltre lO km/h e non oltre 4Okm/h.
Velocita’ consentita sul tratto di strada Km/h: 50 Velocita’ rilevata Km/h: 68
Superamento del limite di Km/h: 18 Apparecchiatura utilizzata: AUTOVELOX. 104/C2/36487
tenuto conto della riduzione pari al 5% CON UN MININO DI 5 Km/h sulla velocita’ rilevata.
Direzione Veicolo: AIRASCA
Velocita’ indicata sulla risultanza fotografica Km/h 73.
L'accertamento della violazione e stato effettuato per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo,ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Il fotogramma e’ visionabile presso il Comando di P.M. la verifica del fotogramma, l'accertamento del proprietario del mezzo e la stesura del verbale sono stati eseguiti in data 19/07/2000 dall'agente Massimino Michele.
Apparecchiatura approvata con decr. Min. LL. PP. 2483 del 10/11/1993, matricola 36487.
AVVERTENZA: Nel caso di notifica del Presente verbale in seguito a CUMPIUTA GIACENZA, l'importo da pagare entro 60 gg. deve essere aumentato di Lit.9.600 (spese sostenute per la seconda notifica) per un totale complessivo del verbale di Lit.264.000. In tal caso e’ necessario provvedere al pagamento tramite un nuovo bollettino di pagamento su C/C Postale indicando il numero del verbale e la targa del veicolo.
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno. Il 28/07/2000 ho ricevuto a mezzo posta un verbale, di cui vi scrivo il testo, come posso comportarmi??
Grazie per l'attenzione.
INFRAZIONI ACCERTATE.
Legge CODICE DELLA STRADA art. 142 comma 8 - Sanzione amm.va Lit. 242.400 (Euro 125,19) Alla guida del veicolo indicato, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocita’, superando il limite consentito di oltre lO km/h e non oltre 4Okm/h.
Velocita’ consentita sul tratto di strada Km/h: 50 Velocita’ rilevata Km/h: 68
Superamento del limite di Km/h: 18 Apparecchiatura utilizzata: AUTOVELOX. 104/C2/36487
tenuto conto della riduzione pari al 5% CON UN MININO DI 5 Km/h sulla velocita’ rilevata.
Direzione Veicolo: AIRASCA
Velocita’ indicata sulla risultanza fotografica Km/h 73.
L'accertamento della violazione e stato effettuato per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo,ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Il fotogramma e’ visionabile presso il Comando di P.M. la verifica del fotogramma, l'accertamento del proprietario del mezzo e la stesura del verbale sono stati eseguiti in data 19/07/2000 dall'agente Massimino Michele.
Apparecchiatura approvata con decr. Min. LL. PP. 2483 del 10/11/1993, matricola 36487.
AVVERTENZA: Nel caso di notifica del Presente verbale in seguito a CUMPIUTA GIACENZA, l'importo da pagare entro 60 gg. deve essere aumentato di Lit.9.600 (spese sostenute per la seconda notifica) per un totale complessivo del verbale di Lit.264.000. In tal caso e’ necessario provvedere al pagamento tramite un nuovo bollettino di pagamento su C/C Postale indicando il numero del verbale e la targa del veicolo.
Risposta ADUC
Il tentativo puo' essere fatto, non essendoci stato il fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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