Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 giugno 2004
Domanda 2 giugno 2004
Spett. Aduc, mi e' stata rilevata una contravvenzione per aver infranto l'art. 158 per sosta su marciapiede raso da un ausiliario del traffico di 68.25 euro.
Alcune considerazioni: Il fatto e' che ho parcheggiato l'auto su una parte della strada rialzata (e sottolineo rialzata) esterna alla carreggiata nella quale per 30 anni e' stata presente un'edicola e quindi a mio avviso non destinata al passaggio pedonale.
Chi decide se si tratta di marciapiede? la mia auto non precludeva comunque un eventuale passaggio pedonale. Mi viene rilevata la contravvenzione per sosta su marciapiede raso (e' evidente la confusione per la giusta individuazione del tratto stradale in esame).. ma mi chiedo cosa individua in generale un marciapiede raso? nella stessa via a quello che palesemente lo e' viene affiancato un cartello di divieto di sosta. non presente nella zona in cui il sottoscritto ha parcheggiato. Mi viene data la possibilita' di conciliare " in misura ridotta" in 30 giorni. Perche'? non sono 60 i giorni?
nel caso facessi ricordo al GdP quanto dovrei poi pagare? perderei la possibilita' di pagare in misura ridotta e pagherei 137 euro?
leggo che ad altri utenti sono stati tolti punti dalla patente. La sottrazione dei punti deve essere comminata nel verbale? e per quale motivo viene applicata discrezionalmente dall'agente rilevatore? Grazie anticipatamente.
Andrea, da Brescia

Risposta ADUC
una parte rialzata esterna alla carreggiata e' generalmente definibile come marciapiede e questo a prescindere che sia o meno precluso il passaggio. Se dovesse perdere il ricorso in opposizione, sarebbe il giudice a decidere cosa e quanto lei debba pagare: forse si limiterebbe a confermare la somma, ma potrebbe anche raddoppiarla e aggiungere le spese.
La sottrazione dei punti dovrebbe essere indicata ma sono possibili integrazioni successive: e sarebbe comunque dovuta (se poi gli agenti lo scordano, meglio).
Al seguente link trova il codice della strada:
clicca qui
(in particolare art. 65 reg. cdc)
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