Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 maggio 2004
Domanda 28 maggio 2004
Cara ADUC, ho un problema con l'assistenza clienti Philips che non riconosce la garanzia estesa di 2 anni adducendo che per lei vale solo in caso di ripetuto difetto, ossia un difetto riscontrato e precedentemente riparato che si ripresenta dopo il canonico anno. Ho provato a contattare il negozio che mi ha venduto l'apparecchio (per precisione un "cubo" HiFi tipo MZ7) e loro dopo aver contattato prima il rappresentante e poi l'assistenza mi hanno ribadito che la Philips era irremovibile dalla posizione e di informarmi io e poi far sapere loro qualcosa. Ora la questione e' questa: come posso forzare o il venditore o il centro di assistenza a rispettare la recente legge sulla garanzia? Grazie per l'attenzione.
Paolo, da Genova

Risposta ADUC
pensiamo che ci sia un fraintendimento riguardo all'estensione di due anni. Se si parla di un estensione contrattuale della garanzia del produttore, questi la puo' disciplinare come meglio crede, pertanto in tal senso quello che le hanno detto puo' risultare vero. Altra cosa, e lo evidenziamo, e' la garanzia di due anni disciplinata dalla legge. Questa non deve essere rilasciata dal produttore ma dal venditore (ecco perche' pensiamo ad un fraintendimento).
Quando un bene di consumo viene acquistato da un consumatore, in realta', ci sono DUE strade possibili, perlomeno finche' e' valida la garanzia del produttore. Per quanto riguarda la garanzia di legge, questa stabilisce quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume. Questo vuol dire che si dovra' procedere con una perizia tecnica o perlomeno (visto che arrivando in giudizio la perizia puo' anche essere ordinata dal giudice) con una relazione scritta di un tecnico di fiducia;
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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