Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 maggio 2004
Domanda 26 maggio 2004
Cara Aduc, vorrei un consiglio relativamente alle facolta' di modificare le condizioni contrattuali a seguito di clausole vessatorie debitamente sottoscritte dal consumatore. Mi riferisco in particolare a contratti relativi ad abbonamenti di telefonia mobile e di erogazione del servizio stesso. Ci sono dei limiti, ai sensi per esempio dell' art. 1469 BIS del C. C.? Trattasi in pratica di modifiche che vanno a limitare l'uso giornaliero di determinate soglie di conversazione e fruizione di servizi: prima vi era un massimale da gestirsi a piacimento, ora, previo aumento teorico di qualche minuto o di qualche sms, e' invece previsto un TASSATIVO limite GIORNALIERO alle condizioni di fruizione, indipendentemente da quanto gia' consumato nella soglia prevista, senza cumulo di quanto non eventualmente utilizzato...
E' possibile modificare pesantemente le condizioni in senso migliorativo o peggiorativo, con l'unica facolta' per il consumatore di poter recedere senza addebiti ulteriori entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa? Non vi e' nessun limite per una offerta che viene proposta come "migliorativa" (ma in realta' NON lo e')?? Si puo' rifiutare detta "miglioria" asserendo di voler restare al "peggio"? Esiste metodo di tutela piu' duttile e veloce di una causa civile? Grazie per la cortese attenzione.
Alberto

Risposta ADUC
le variazioni tariffarie in corso di contratto, per quei servizi che non abbiano una durata minima obbligatoria e non risolvibile, sono legittime: e' sufficiente siano rispettati i termini di preavviso e siano rispettate le modalita' previste per la variazione. In caso invece vi fosse una durata imposta, allora una variazione sarebbe arbitraria -e contestabile in giudizio: e' l'unica strada legittima.
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