Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 maggio 2004
Domanda 16 maggio 2004
sono amministratore di una societa' commerciale e non riesco, ne leggendola nota esplicativa del D. L. 24 del 2002 ne cercando sul sito del ministero, a capire con esattezza il comportamento da tenere i merito alla garanzia legale.Con l'esattezza vorrei capire: 1) la garanzia dei due anni, per il consumatore, si riferisce solo per mancanza di conformita' o anche per sopraggiunto difetto di funzionamento.
2) il consumatore puo' chiedere, e se si entro quanto, la risoluzione del contratto e quindi la restituzione del corrispettivo
3) e' il venditore che si deve far carico della riparazione del bene guasto oppure il consumatore puo' essere indirizzato al centro assistenza.sarei lieto se riusciste a rispondermi per potermi comportare adeguatamente nei confronti dei clienti consumatori.grazie.
Giancarlo, da Macerata

Risposta ADUC
occorre che ci sia un vizio di produzione originario. Sia di conformita' che di fattura -intesa in senso generale: potrebbe non essere solo un pezzo prodotto male, ma anche un cattivo assemblaggio di pezzi di per se' perfetti ma non funzionali tra loro.
La risoluzione del contratto e' richiedibile per tutto il periodo di garanzia, ove non sia possibile provvedere alla sostituzione dell'oggetto. Il vizio, comunque, si prosume solo nei primi 6 mesi; oltre, e' il consumatore che deve in qualche modo comprovarlo. In caso il cliente faccia valere il vizio di produzione, egli agisce sul venditore e quindi e' costui a dover trovare la soluzione a suo carico (riparazione o sostituzione a seconda della richiesta ricevuta).In caso invece il consumatore -ed in alcuni casi conviene, ad esempio nel secondo semestre del primo anno- si avvalga della garanzia contrattuale, allora si rivolgera' direttamente al centro assistenza.
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