Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 maggio 2004
Domanda 16 maggio 2004
Salve, nell' agosto 2002 ho acquistato un telefono cellulare per il quale la Casa costruttrice dava 1 anno di garanzia; recentemente ho acquistato un cavetto con auricolare e microfono (della stessa marca del telefono) per poter usare il cellulare in macchina, ma inserendo lo spinotto nella presa del telefono l' audio smette di funzionare (non si sente piu' l' interlocutore); ho cambiato cavetto ma il difetto sussiste: si tratta quindi di un difetto di costruzione del telefono. Ho contattato il rivenditore per sapere come fare per usufruire della garanzia di 2 anni (come per legge), ma mi hanno risposto che la garanzia di 2 anni e' diventata obbligatoria in data successiva all' agosto 2002, per cui io non posso usufruirne. Vorrei sapere quand' e' che i due anni di garanzia sono diventati legge, e se e' vero che non se ne puo' usufruire se il prodotto e' stato acquistato prima dell' entrata in vigore.Vi ringrazio, Buon Lavoro.
Danilo, da Pistoia

Risposta ADUC
la garanzia introdotta dal d.lgs.24/2002 e' entrata in vigore il 23/3/2002 e puo' essere utilizzata per acquisti avvenuti a partire da questa data (in precedenza il termine era di un anno, passato, con questa legge, a due). Per poterla utilizzare, oltre che a informarsi su tutte le condizioni (le alleghiamo in fondo al messaggio il link al testo), conviene procedere con una contestazione formale, per raccomandata A/R, dove si fa presente il vizio, si chiede una riparazione o una sostituzione (entrambe gratuite) dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, non ottenendo niente anche in tal modo, dovra' procedere presso il giudice di pace tentando, inizialmente, una conciliazione. La "difficolta'" e' che, decorsi sei mesi dall'acquisto, il vizio va dimostrato da parte del consumatore. Cio' significa procedere, per lo meno con una relazione scritta di un tecnico di fiducia, se non direttamente con una perizia (che comunque, arrivando in giudizio presso il giudice di pace, potrebbe essere ordinata da egli stesso). Le riportiamo il link del testo della legge per approfondirne la conoscenza
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