Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 agosto 2000
Domanda 28 agosto 2000
Ho preparato la seguente lettera per contestare una multa per eccesso di velocita’ effettuata col telelaser, in base a considerazioni trovate qua e la’ in internet. Puo’ andare? Devo richiedere una perizia del telelaser o e’ sufficiente cosi’?
Devo allegare il verbale di contestazione o quello di accertamento o entrambi? PREMETTE
- che in data 30/7/200 gli e’ stata elevata una contravvenzione, come da originale (vedi allegato);
- che nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. n. 142/B del Codice della Strada;
- che ai sensi di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Padova (n. 196/00) l’omologazione dell’apparecchio telelaser concessa dal Ministero dei lavori pubblici e’ stata disapplicata per violazione dell'articolo 345 de Codice della Strada, in quanto tale apparecchio non individua in modo accertabile (vale a dire univoco e verificabile oggettivamente) il veicolo al quale si riferisce la velocita’ apparsa sui suoi due display;
-che alcuni mesi fa la Pretura di Bologna (Pretore Marco Marulli) ordino’ una perizia tecnica chiarificatrice sul Telelaser Lti 2020, sospendendone in via cautelare l'utilizzo da parte del Comune: si e’ infatti ritenuto che l'autolaser abbia un margine di errore troppo elevato per essere attendibile: occorre puntare la targa del veicolo e tenere premuto il grilletto per un tempo che varia da mezzo a 3 secondi; l'auto da punire deve essere a 350 metri; altri veicoli possono passare nel mezzo e disturbare la rilevazione, e richiede quindi eccessive capacita’ di mira e di prontezza da parte dell'agente;
-che nel Verbale non esiste alcuna dicitura o simile "L'apparecchio e' stato preventivamente controllato per controllarne la validita’", nonostante le tarature e ri-tarature periodiche dello stesso da parte di Istituti legittimati siano previste dalla Legge 11/8/1991 n.273 e dal R.D. 9/1/39 n.206;
-che l'apparecchio Telelaser non era provvisto di treppiede e la rilevazione e' stata effettuata tenendo in mano lo strumento;
-che l’apparecchiatura, come dichiarato dal costruttore, ha una portata massima di 397 mt, e la rilevazione deve essere fatta ad una distanza di 350 mt, mentre la rilevazione che mi e' stata contestata e’ stata fatta a 497,1 mt come indicato sul verbale;

Risposta ADUC
L'art. 345 e' del Regolamento del Codice della Strada, non del Codice della Strada in se'.
Non e' indispensabile, ma piu' corretto se allega entrambi i verbali.
Puo' aggiungere che rimette al giudice valutare o meno l'opportunita' di eseguire una perizia sul mezzo o di sentire, in qualita' di consulenti tecnici o di testimoni, esperti del Sit presso il Galileo Ferraris per la taratura e la ditta produttrice per le caratteristiche tecniche. Questo e' il nostro modulo.
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