Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 agosto 2000
Domanda 27 agosto 2000
Vorrei oppormi ad una multa per eccesso di velocita’ (+20 km) non contestata immediatamente. La Vs. modulistica propone il ricorso al Giudice di Pace mentre nelle avvertenze del verbale trasmessomi si riporta che l'eventuale opposizione deve essere fatta al Prefetto.
Come comportarmi per evitare che in un labirinto di competenze non chiare mi ritrovi a dove pagare per non aver seguito l'iter necessario?
Cordiali saluti e grazie.

Risposta ADUC
Sono entrambi competenti: solo che l'uno (il Giudice) e' piu' sicuro, mentre l'altro (il Prefetto) da' esiti piu' incerti.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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