Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 agosto 2000
Ho ricevuto una contravvenzione (il 11.07.00) per eccesso di velocità (con limite di 50 km/h, andavo a 60, per cui con la tolleranza prevista ho ecceduto di 5 km/h!!!) dalla locale polizia municipale con VELOMATIC 512 (103B). Vale comunque il Vs. modulo di ricorso che fa riferimento al 104/C? E questa udienza, devo proprio sostenerla, se si in cosa consiste?
Vi ringrazio anticipatamente ed a presto!
Vi ringrazio anticipatamente ed a presto!
Risposta ADUC
ci risulta che anche il Velomatic consenta l'immediato rilievo -e conseguentemente l'immediato fermo. Non essendovi pero' precedenti, e' opportuno che contatti direttamente la ditta costruttrice, chiedendo conferma. Si ricordi che dal primo agosto al 15 settembre c'e' la sospensione feriale dei termini, per cui la sua scadenza per la presentazione entro 30 giorni non e' il 10 agosto, ma 1 mese e mezzo dopo. Ove possibile, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. Al momento dell'udienza e' indispensabile presentarsi, poiche' l'eventuale assenza rende automaticamente nullo il ricorso.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace. Al momento dell'udienza e' indispensabile presentarsi, poiche' l'eventuale assenza rende automaticamente nullo il ricorso.
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