Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 aprile 2004
Vorrei avere delucidazioni su una contestazione di un verbale.
Descrizione degli avvenimenti.
Vengo fermato da una pattuglia della polizia municipale che mi contesta di avere superato il limite di velocita' di 25 km orari (limite 50) con il telelaser e fino a qui nulla di strano, vengo invitato a fare l'etilotest e il risultato e' negativo, visto il trattamento subito mi rifiuto pero' di firmare e ritirare il verbale.
Questo e' successo il 22/07/2001 mentre dopo circa 4 anni mi giunge via posta una cartella esattoriale con gli estremi della multa in oggetto senza che prima mi fosse mai stato recapitato il verbale a casa.
Cosa devo fare???
Thomas, da Ravenna
Descrizione degli avvenimenti.
Vengo fermato da una pattuglia della polizia municipale che mi contesta di avere superato il limite di velocita' di 25 km orari (limite 50) con il telelaser e fino a qui nulla di strano, vengo invitato a fare l'etilotest e il risultato e' negativo, visto il trattamento subito mi rifiuto pero' di firmare e ritirare il verbale.
Questo e' successo il 22/07/2001 mentre dopo circa 4 anni mi giunge via posta una cartella esattoriale con gli estremi della multa in oggetto senza che prima mi fosse mai stato recapitato il verbale a casa.
Cosa devo fare???
Thomas, da Ravenna
Risposta ADUC
la multa potrebbe risultare notificata a seguito di giacenza postale. E' infatti
sufficiente che dai registri risulti la raccomandata spedita dal mittente ed il secondo avviso, spedito dall'Ufficio postale in assenza di ritiro dell'atto giudiziario il primo giorno. Se non si provvede in tal senso, decorsi 10 gg dalla data indicata come primo avviso, l'atto si ha per notificato, anche se lei non lo avesse potuto prendere per altri motivi. Puo' verificare presso la posta, o se non avessero piu' gli archivi a disposizione presso l'ente emittente. Dovra' verificare che sia stata spedita la raccomandata entro 150gg dall'infrazione. Appurato cio', non potra' evitare di pagare il raddoppio, le sanzioni e gli interessi. La cartella esattoriale, infatti, e' contestabile solo per vizi di forma o di tempi di notifica.
sufficiente che dai registri risulti la raccomandata spedita dal mittente ed il secondo avviso, spedito dall'Ufficio postale in assenza di ritiro dell'atto giudiziario il primo giorno. Se non si provvede in tal senso, decorsi 10 gg dalla data indicata come primo avviso, l'atto si ha per notificato, anche se lei non lo avesse potuto prendere per altri motivi. Puo' verificare presso la posta, o se non avessero piu' gli archivi a disposizione presso l'ente emittente. Dovra' verificare che sia stata spedita la raccomandata entro 150gg dall'infrazione. Appurato cio', non potra' evitare di pagare il raddoppio, le sanzioni e gli interessi. La cartella esattoriale, infatti, e' contestabile solo per vizi di forma o di tempi di notifica.
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