Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 agosto 2000
Vivo in svizzera. ho preso una multa per eccesso velocita' il 31.10.99. Mi e' arrivata qui in svizzera ai primi di luglio di quest'anno.
Ho scaricato il vostro modulo per fare ricorso.
sul verbale c'e' scritto: "...non e' stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.(ART 384 lettera E del regolamento". Posso fare ricorso? Questa e' una mancanza di motivazione reale? Il luogo dell'infrazione era l'autostrada MI-GE.
Grazie per la risposta.
Ho scaricato il vostro modulo per fare ricorso.
sul verbale c'e' scritto: "...non e' stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.(ART 384 lettera E del regolamento". Posso fare ricorso? Questa e' una mancanza di motivazione reale? Il luogo dell'infrazione era l'autostrada MI-GE.
Grazie per la risposta.
Risposta ADUC
Dipende quale apparecchio sia: se e' uno di quelli come il 104/c che consente l'immediato fermo, la motivazione da loro addotta e' una scusa. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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