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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 marzo 2004
Domanda 26 marzo 2004
I provvedimenti contro la pubblicita' ingannevole non interessano nessuno (associazioni, giornali, trasmissioni). Se interessano voi, fatene una recensione sul sito.
Grazie.
Remigio, da Roma
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PI4251 - CLIMATIZZATORE MITSUBISHI ELECTRIC Provvedimento n. 12758 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2003;
SENTITO il relatore Professor Marco D'Alberti; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole, di cui al D. P. R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, di cui al D. P. R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D. P. R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 24 giugno 2003, integrata in data 24 luglio 2003, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario, riportato nella pagina 961 delle "Pagine Gialle" edizione di Roma 2002-2003, volto a promuovere la vendita dei climatizzatori con marchio "Mitsubishi Electric".
Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio ometterebbe di precisare le condizioni della garanzia "Mitsubishi" di tre anni indicata nel messaggio e che la stessa non sarebbe comunque effettivamente fruibile.
II. MESSAGGIO Il messaggio oggetto della richiesta di intervento e' costituito da un tabellare riportato a pagina 961 delle "Pagine Gialle", edizione 2002 - 2003, distribuite a Roma, volto a promuovere i climatizzatori "Mitsubishi Electric".
Nella parte centrale del tabellare, e' presente la dicitura "Garanzia 3 anni". Al di sotto di tale indicazione viene specificato: "Secondo le condizioni di garanzia previste da Mitsubishi Electric".
Nella parte inferiore del messaggio e' riportata la denominazione "Erreclima group", accompagnata dalle indicazioni relative all'indirizzo, alle e-mail ed ai numeri di telefono e di fax.
Sul lato destro del tabellare e' altresi' riportata la denominazione di altre imprese.
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III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI In data 21 agosto 2003, e' stato comunicato al segnalante e alle societa' Energigas S. r. l. (di seguito Energigas),Erreclima Systems S. r. l. (di seguito Erreclima) e AerGas S. r. l. (di seguito AerGas), in qualita' di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, informando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione all'idoneita' della sua formulazione a suscitare nei consumatori falsi affidamenti circa le caratteristiche del servizio di garanzia offerto ed il contenuto e le modalita' della stessa.
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IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, e' stato richiesto alle societa' Energigas, Erreclima e AerGas, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. P. R. n. 627/1996, di fornire informazioni in relazione alle caratteristiche della garanzia offerta, nonche' circa i rapporti intercorrenti fra le predette societa' con riferimento alla diffusione del messaggio oggetto di segnalazione.
In data 12 settembre e 28 ottobre 2003, le societa' Energigas, Erreclima e AerGas hanno fatto pervenire congiuntamente due memorie in cui in sintesi si rappresenta quanto segue:
- in via preliminare, circa i rapporti intercorrenti fra i soggetti parti del presente procedimento, viene evidenziato che la Erreclima e' concessionaria per il Lazio nella distribuzione dei climatizzatori "Mitsubishi", mentre Energigas ed Aergas sono attive esclusivamente nell'assistenza e nella manutenzione dei climatizzatori in esame. Tutte le societa' parti del procedimento fanno parte del gruppo Erreclima;
- la Erreclima si limita a distribuire i prodotti presso i rivenditori, senza essere attiva nella vendita diretta al cliente finale, mentre i servizi di intervento per il periodo della garanzia e piu' in generale per la manutenzione sono realizzati dalla Tecnology & Global Service S. r. l., altra societa' del gruppo Erreclima;
- il messaggio oggetto di segnalazione non e' che la riproduzione di quello edito dalla casa madre dei climatizzatori pubblicizzati, la Mitsubishi Electric B. V. e riportato nella stessa edizione delle "Pagine Gialle" 2002-2003 alla pagina 1157. Pertanto, la garanzia indicata nel messaggio e' la medesima garanzia di tre anni offerta da quest'ultima, cui la Erreclima e' tenuta tra l'altro in virtu' del contratto di concessione stipulato con la medesima casa madre;
- nel contenuto, la garanzia corrisponde a quella prevista in ordine al buon funzionamento dall'articolo 1512 del codice civile, nonche' dalla disciplina relativa alla vendita dei beni di consumo di cui agli articoli 1519 bis - 1519 sexies del codice civile, introdotta con il Decreto Legislativo n. 24/02. In ordine alla durata della garanzia, essa e' pari a due anni, cosi' come previsto dall'articolo 1519 sexies comma 1, ulteriormente prorogata di un anno. Piu' in generale tale disciplina, imponendo in via legislativa il contenuto della garanzia da offrire nei contratti di vendita di beni al consumo, avrebbe di fatto superato la ratio dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 74/92;
- la conoscenza effettiva delle condizioni della garanzia da parte dei consumatori e' assicurata applicando all'esterno di ciascun imballaggio del prodotto un involucro in plastica contenente uno stampato intitolato "Condizioni di Garanzia Informazioni Generali", di cui copia e' depositata in atti. Pertanto il cliente, al momento della consegna della merce o anche prima, recandosi dal rivenditore, e' reso edotto in maniera completa delle condizioni di garanzia praticate;
- il messaggio si limita a richiamare genericamente l'esistenza di una garanzia "Mitsubishi" di tre anni poiche' la sua impostazione grafica rende improponibile l'integrale riproduzione del contenuto della garanzia nel corpo del tabellare.
Nello stampato depositato in atti, in ordine alla garanzia, sono specificate le seguenti condizioni:
- il punto 2 stabilisce che la garanzia si estende esclusivamente "al climatizzatore e ai dispositivi che lo compongono, quindi non contempla alcuna parte dell'impianto";
- in ordine al termine di decorrenza del periodo di garanzia, il punto 5 specifica che lo stesso e' certificato dal documento fiscale di accompagnamento, mentre il punto 6 evidenzia che e' riservato il diritto di contestare "la validita' della garanzia qualora da riscontri obiettivi risulti che il climatizzatore abbia funzionato da tempo prima della decorrenza della garanzia";
- circa l'individuazione del soggetto tenuto ad offrire la garanzia, al punto 8 si specifica che "Come previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 l'obbligo di fornire la garanzia all'UTILIZZATORE FINALE nei termini prescritti e' a carico del VENDITORE, vale a dire la societa' presso la quale l'UTILIZZATORE FINALE ha effettuato l'acquisto. Mitsubishi Electric Europe B. V. attivera' le procedure di garanzia solo su richiesta specifica del venditore. " Il punto 9 inoltre precisa che la garanzia non copre "
a) Controlli periodici, manutenzioni e riparazioni dovuti alla normale usura;
b) Difetti o danni al prodotto derivanti da:
- Installazione incompleta, errata o non conformita' alle specifiche Mitsubishi Electric;
- Cattiva manutenzione del climatizzatore o dell'impianto ad esso allacciato;
- Danni da trasporto o movimentazione non contestati all'atto della consegna; - Trascuratezza o uso improprio;
- Alimentazione elettrica istantanea o continuativa al di fuori dei valori di targa del climatizzatore,
- urti o caduta di corpi estranei;
- Manipolazione o danni effettuati da personale autorizzato;
- Danni da agenti atmosferici;
"Atti vandalici in genere".
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V. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI: Poiche' il messaggio oggetto del presente provvedimento e' stato diffuso attraverso la stampa periodica, in data 5 novembre 2003, e' stato richiesto il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere, pervenuto in data 3 dicembre 2003, la suddetta Autorita' ha rilevato in sintesi che la sola espressione "secondo le condizioni di garanzia previste da Mitsubishi Electric" riportata nel messaggio oggetto di segnalazione non consente di conoscere il contenuto e le modalita' della garanzia offerta, ne' e' presente un rinvio ad un testo facilmente reperibile per i destinatari in cui queste siano conoscibili.
Per tali motivi, l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sia in contrasto con gli articoli 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 74/92.
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VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Gli operatori pubblicitari Conformemente all'orientamento dell'Autorita', possono essere considerati operatori pubblicitari anche soggetti che hanno partecipato alla programmazione del messaggio segnalato.
Nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie e' emerso che Energigas e' committente del messaggio segnalato, agendo per conto dell'Aergas e della Erreclima, le quali sono tra l'altro attive nell'assistenza, manutenzione e commercializzazione del climatizzatore pubblicizzato. Pertanto Erreclima, Aergas e Energigas possono essere qualificati operatori pubblicitari in quanto compartecipi della diffusione dei messaggi.
Le caratteristiche ed il contenuto della garanzia offerta Il messaggio indica la possibilita' di usufruire di una garanzia di tre anni a favore di coloro che acquistano un climatizzatore "Mitsubishi".
Dalle risultanze istruttorie, emerge che le parti offrono effettivamente il servizio promesso per la durata indicata, sia direttamente che attraverso le societa' del gruppo Erreclima, in aggiunta alla garanzia legale del venditore. Pertanto, il messaggio in esame non e' idoneo ad indurre in errore i destinatari circa la possibilita' di fruire della garanzia pubblicizzata.
Si rileva, peraltro, che il messaggio in esame contiene una mera indicazione del fatto che il climatizzatore offerto sia garantito tre anni.
L'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92 stabilisce che "i termini garanzia, garantito e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita' della garanzia offerta". Lo scopo perseguito dalla norma e' quello di evitare che il consumatore sia attirato e rassicurato dalla generica promessa di una garanzia della quale non ha modo di valutare la portata e l'operativita' contestualmente alla fruizione del messaggio pubblicitario. Lo stesso articolo 4, comma 2, prevede tuttavia che "quando la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime".
Secondo l'orientamento dell'Autorita' [Cfr., tra gli altri, Provv. 8903, caso PI/2858B, "Vendite gioielli su Telecity", in Boll. n.46/00;
Provv. 10200, PI/3395, "Elettrostimolatore Coral Seiko", in Boll. n.49/01;
Provv. 10968, caso PI/3691, "Liquidazione Gioielli Saracino", in Boll. n.28/02;
Provv. 11622, caso PI/3851, "Antifurto Block Shaft", in Boll. n.3/03;
Provv. 11852, caso PI/3935, "Supermercato del Pneumatico", in Boll. n. 13/2003. ], la conformita' al Decreto Legislativo n. 74/92 di un messaggio pubblicitario che utilizzi il termine "garanzia" o "garantito" senza specificarne contestualmente il contenuto e le modalita' resta quindi subordinata al cumulativo verificarsi di quattro condizioni: a) la struttura del messaggio deve essere incompatibile con la precisazione puntuale dell'operativita' della garanzia;
b) deve essere presente un riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta;
c) deve farsi un esplicito rinvio ad un testo che riporti integralmente termini e condizioni della garanzia; d) tale testo deve essere facilmente conoscibile dal consumatore.
Anche qualora si ritenga che l'impostazione del messaggio in esame fosse incompatibile con l'enunciazione completa del contenuto e delle modalita' della garanzia azionabile dall'acquirente, si osserva che detto messaggio non opera alcun riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia offerta, ne' opera un rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore, contrariamente a quanto rappresentato dalle parti.
A tale proposito, giova rilevare che l'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 74/92 pone in capo all'operatore pubblicitario l'onere di dare notizia del contenuto della garanzia promessa e delle modalita' richieste per il suo esercizio nell'ambito del relativo messaggio pubblicitario. Tale onere informativo deve essere adempiuto nonostante la circostanza, evidenziata dalle parti, che la garanzia sia effettivamente prestata nei termini prescritti dalla legge.
RITENUTO, pertanto, in conformita' al parere dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame non precisa, neppure sinteticamente, il contenuto e le modalita' della garanzia offerta, ne' opera un rinvio ad un testo facilmente conoscibile dai consumatori; DELIBERA che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalle societa' Energigas S. r. l., Erreclima Systems S. r. l. e AerGas S. r. l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicita' ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera e' punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582, 00) euro.
Il presente provvedimento verra' comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n.74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

Risposta ADUC
i consigli possiamo accettarli, ma le consigliamo dei toni comunque un po' meno perentori. In ogni caso, ce ne interessano solo alcuni, ed in quei casi diamo risalto anche con comunicati. Di sicuro, NON ci interessano tutti e non vogliamo diventare una succursale dell'Antitrust: anche perche' inserire tutti i provvedimenti vorrebbe dire scarso rilievo per quelli piu' importanti, visto il numero sostanzioso di provvedimenti. In ogni caso, sul sito del Garante trovera' la rassegna che cerca.
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