Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 marzo 2004
Ho acquistato circa 6 mesi fa un componente informatico che negli ultimi giorni ha presentato un difetto di funzionamento che di fatto lo rende inutilizzabile (trattasi di un masterizzatore che ora non masterizza piu'...). Recatomi dall'esercente presso cui ho effettuato l'acquisto, ho portato con me la ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito, essendo questa l'unica prova di acquisto in mio possesso.
L'esercente mi informava del fatto che, in assenza di scontrino, non avrebbe potuto far valere la garanzia sul componente, e che quindi tutte le spese di riparazione sarebbero state a mio carico.
Ma e' possibile che la ricevuta del pagamento con carta di credito non sia considerata valida come prova d'acquisto ai fini della validita' della garanzia?
Tra l'altro essendo indicati nella stessa ricevuta esercente, data e ora, non e' possibile risalire con questi dati al nr di scontrino e richiederne copia?
Grazie Anticipatamente.
Ventura, da Roma
L'esercente mi informava del fatto che, in assenza di scontrino, non avrebbe potuto far valere la garanzia sul componente, e che quindi tutte le spese di riparazione sarebbero state a mio carico.
Ma e' possibile che la ricevuta del pagamento con carta di credito non sia considerata valida come prova d'acquisto ai fini della validita' della garanzia?
Tra l'altro essendo indicati nella stessa ricevuta esercente, data e ora, non e' possibile risalire con questi dati al nr di scontrino e richiederne copia?
Grazie Anticipatamente.
Ventura, da Roma
Risposta ADUC
va bene anche la ricevuta di pagamento: in quanto serve a dimostrare l'acquisto -e consentirebbe, se necessario per l'assistenza, che il negoziante medesimo presenti una dichiarazione sostitutiva dello scontrino- e comunque il vizio si e' presentato entro i 6 mesi dall'acquisto: cio'significa che -garanzia contrattuale a parte- lei puo' far valere la garanzia di legge; la quale prevede che il vizio presentatosi entro i 6 mesi si presuma essere di produzione, potendo pertanto lei agire sul rivenditore per ottenere riparazione o sostituzione, ex dlgsl 24/02.
Se il venditore non si convince, gli invii una messa in mora per raccomandata A/R, intimando che si provveda entro 15 gg ad effettuare l'intervento dovutole stante il vizio di produzione originario e dando avviso che in difetto agira' in giudizio.
Se il venditore non si convince, gli invii una messa in mora per raccomandata A/R, intimando che si provveda entro 15 gg ad effettuare l'intervento dovutole stante il vizio di produzione originario e dando avviso che in difetto agira' in giudizio.
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