Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 marzo 2004
Domanda 23 marzo 2004
Cliente T. I. M cellulare dal1993. Sempre pagato regolarmente.
Ho cambiato contratto, comunicando carta credito per addebito fatture. Diners non da' accordo perche' carta con limite di spesa. Mi accorgo di questo quando volendo telefonare estero, segreteria mi dice che non sono abilitato al servizio(rappresenta 80%del mio traffico telefonico). Ora per chissa' quanti giorno saro' privato del servizio a discapito del mio lavoro non potendo contattare i miei clienti.
Volevo che le fatture fossero addebitate sul mio conto corrente come prima ma l'account T. I. M mai ha detto era piu' semplice e veloce fornire N°carta di credito.
Ma il fatto di essere un cliente che da anni paga regolarmente le proprie fatture sia del cellulare che della rete fissa(dimostrabile) per la T. I. M non conta niente? E il mancato contatto con i miei clienti che potrebe portare pregiudizio all mia attivita'?
Confido in qualche consiglio da parte vostra. Grazie.
Mario, da Gratacasolo

Risposta ADUC
probabilmente era un po' agitato, pertanto non si e' espresso bene e quindi crediamo di non aver capito molto. Ci pare pero' che il problema stia tutto nella Carta di credito, la quale -avendo un massimale specifico- ha rifiutato la richiesta di Tim: non si vede come questo fatto possa essere colpa di Tim. Supponendo pero' che lei si stia lamentando per la mancanza di una comunicazione tempestiva in merito, nei suoi confronti, da parte di Tim medesima, della successiva sospensione del servizio, riteniamo che possa effettuare una contestazione formale per raccomandata A/R, contestando il mancato preavviso di distacco a fronte di un'insolvenza non volontaria da parte sua (anche se la questione non e' cosi' semplice, in quanto il numero della carta che ha rifiutato il pagamento lo ha fornito lei, pertanto puo' essere ritenuto responsabile del fatto e quindi potrebbe essere espressamente prevista la possibilita' di sospendere il servizio senza avviso) dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere al rimborso del danno subito, dando avviso che in difetto agira' in giudizio.
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