Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 agosto 2000
Domanda 17 agosto 2000
Buongiorno.
Vorrei sapere se per contestare una contravvenzione da autovelox e’ sufficiente compilare il facsimile di ricorso scaricato dal vostro sito.
Devo consegnarla personalmente al tribunale del capoluogo di provincia o basta una raccomandata con R.R.?
Il tribunale e’ l'unico luogo a qui mi posso riferire?
Che possibili conseguenze ha un ricorso? (non ho paura di finire in galera ma siccome ho preso la multa a 100 chilometri da casa mia, vorrei sapere se dovro’ presentarmi in tribunale o da qualche altra parte in futuro).

Risposta ADUC
Non deve scaricare il modulo: deve ricopiare le voci di interesse e presentarlo in triplice copia, portandolo di persona all'ufficio del giudice di pace del luogo ove il fatto e' avvenuto, dovendosi poi presentare alle udienze.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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