Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 agosto 2000
Domanda 16 agosto 2000
Gentilissima Aduc,
vorrei sapere se ili modulo per il ricorso contro le multe autovelox, e’ valido anche in caso di telelaser con mancato fermo quando da parte degli agenti ve ne era la possibilita'.

Risposta ADUC
Per il Telelaser i problemi sono solitamente altri: difatti, la contestazione consiste nel fatto che tale strumento richiede una eccessiva capacita' da parte dell'agente operante. Conseguentemente, l'eccessiva rilevanza del fattore umano rende contestabile la contravvenzione effettuata tramite tale mezzo, essendo ritenuto in violazione della stessa esigenza prevista dal codice di provvedere al rilievo tramite mezzi strumentali e come tali "assoluti".
E' comunque vero che -poiche' il Telelaser non memorizza i dati- si potrebbe anche in questo caso contestare il mancato fermo, trattandosi di un rilievo possibile sul momento e non successivamente.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →