Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 marzo 2004
Desidererei avere delle informazioni (se per voi possibile) su l'acquisto degli immobili: io sto acquistando un immobile di cui mi era stato detto (verbalmente) dalla ditta venditrice (trattasi di nuova costruzione) che la consegna sarebbe avvenuta a fine dicembre 2003 al massimo a gennaio 2004. Oggi e' 12 marzo 2004 e l'appartamento non soltanto non mi e' stato ancora consegnato, ma non e' neppure completato e chissa' quando lo sara'. Premettendo che sul "CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA" da entrambe le parti firmato, non e' specificata la data di consegna, ma soltanto la data di scadenza della mia ultima rata d'anticipo da versare, esiste una legge che obbliga la ditta costruttrice a registrare da qualche parte una data di consegna? Se si, dove posso rintracciarla? Inoltre, se magari esiste tutto questo, qualora questa eventuale data di consegna non fosse stata rispettata, ho forse diritto ad un eventuale risarcimento o sconto sull'importo dell'immobile?
Spero veramente che voi possiate aiutarmi e rispondere alle mie domande. Certa fin d'ora di avere presto vostre notizie e ringraziandovi anticipatamente, resto a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e colgo l'occasione per porgere i miei piu' cordiali saluti.
Rosina, da Romma
Spero veramente che voi possiate aiutarmi e rispondere alle mie domande. Certa fin d'ora di avere presto vostre notizie e ringraziandovi anticipatamente, resto a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e colgo l'occasione per porgere i miei piu' cordiali saluti.
Rosina, da Romma
Risposta ADUC
questo tipo di termini devono essere inseriti in contratto: non farlo vuol dire non poter avanzare pretese specifiche.
Potrebbe mettere comunque in mora la controparte, rilevando l'inadempienza, intimando di provvedere entro 3 mesi alla consegna dell'alloggio regolarmente terminato, dando avviso che in difetto riterra' risolto il rapporto, ovvero agira' in giudizio per chiedere la rifusione dei danni causati.
Potrebbe mettere comunque in mora la controparte, rilevando l'inadempienza, intimando di provvedere entro 3 mesi alla consegna dell'alloggio regolarmente terminato, dando avviso che in difetto riterra' risolto il rapporto, ovvero agira' in giudizio per chiedere la rifusione dei danni causati.
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