Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 marzo 2004
Domanda 15 marzo 2004
Egregio Signore, dopo esserci attivati per risolvere i problemi riscontrati sulla Sua vettura, con la presente siamo a far luce circa la "questione garanzia".
Effettivamente, con D. Lgs. 24/2000, in attuazione delle Direttive CEE, e' stata modificata la disciplina della garanzia di conformita' dei beni di consumo, con un ampliamento della durata del periodo di garanzia a due anni.
In base alla suddetta disciplina, "il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' del bene esistente al momento della consegna del bene stesso"; "la denuncia puo' essere promossa dal consumatore purche' il difetto di conformita' si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene" e "entro il termine di due mesi dalla data della scoperta del difetto a pena di decadenza".
L'art. 1519 c. c. definisce un bene di consumo conforme quando e' idoneo all'uso, corrispondente alla descrizione fatta dal venditore e quando presenta la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.
In conclusione, solo nel caso in cui vengano a mancare tali requisiti di conformita' la garanzia si considera ampliata a due anni, rimane invece invariato il termine di un anno nel caso di vizi occulti e/o di fabbricazione del prodotto.
Nella speranza di aver sciolto ogni eventuale dubbio in merito all'argomento e rimanendo, comunque, a Sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni, cogliamo l'occasione per salutarLa cordialmente.
GUIDOSIMPLEX S. n. c.
Ufficio Commerciale
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Cortese attenzione sig,xxxxx voglio evidenziare lo stato della mia vettura con il test "officina FIAT" che leggera' nell'allegato file. Ancora dopo un anno non si e' arrivati ad ottimizzare la mia autovettura. In attesa di cio' con l'occasione porgo distinti saluti.
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Cara ADUC mi rivolgo a Voi per avere chiarezza in merito alla diatriba che la GUIDOSIMPLEX ha impostato tra la direttiva Europea recepita dell'Italia e l'art. 1519 del nostro c. c.
Noi utenti finali sudditi/cittadini come ci dobbiamo comportare?
Distinti saluti.
Salvatore, da Ascoli Piceno

Risposta ADUC
e' il dlgsl 24/02. NON e' vero che restano escludi i vizi occulti o di fabbricazione: la norma non lo dice. Il punto, semmai, e' che il vizio di produzione va dimostrato e non puo' essere dato per scontato (e quindi, puo' occorrere una perizia). Ma ove lo si possa dimostrare, la copertura di legge e' presente (la presunzione si ha solo nei primi 6 mesi).
Sono invece esclusi i malfunzionamenti non dovuti ad usura.
In ogni caso, il rapporto lei lo ha col concessionario, non col produttore.
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