Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 agosto 2000
Domanda 14 agosto 2000
Tipo_Form.............CONSIGLI
Oggetto: Richiesta informazioni
Il giorno 07/07/00 mi è stato notificato, ad un indirizzo diverso da quello di residenza, un verbale per eccesso di velocità e anche dopo aver consultato la vostra sezione inerente Autovelox Ricorsi rimango in dubbio sui seguenti punti:
Il modello di autovelox indicato sul mio verbale di contestazione che è differente (mod. 104 C2)
Sul verbale di contestazione per violazione dell'art. 142 del C.D.S.; è scritto quanto segue: "non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (art. 384 lettera e del regolamento)";. In questo modo forse non viene aggirato il terzo punto delle premesse del vostro modulo di ricorso?
Ad una trasmissione televisiva della RAI su questo argomento suggerivano di strappare il verbale. E' una strada possibile oppure il ricorso è obbligatorio?
Una volta trascorso il termine dei 30 giorni è ancora possibile fare qualcosa oltre pagare?

Risposta ADUC
chi e' che le suggeriva di strappare il verbale? Questo e' proprio il modo per rovinarsi con le proprie mani: un verbale ritirato, la cui notifica e' andata a buon fine e mai pagato, raddoppierebbe dopo 60 gg e si caricherebbe di interessi, venendole poi richiesto entro 5 anni tramite cartella, sottoponendola a pignoramento se non pagasse ancora. Se si hanno delle contestazioni da fare, occorre dimostrarle, facendo appunto ricorso. Altrimenti, se non si dimostra l'invalidita' e' se un giudice non la sancisce, il verbale e' perfettamente legale e valido.
La formuletta che lei cita (tra parentesi, 104/C o C2 e' uguale) e' appunto la formuletta -utilizzata per aggirare la norma del codice- che viene contestata e ritenuta insensata dalle sentenze.
La differenza e' tra una reale motivazione per il mancato fermo di una pattuglia appostata al precipuo fine di fare rilevamenti con Autovelox e l'"usanza" delle pattuglie di provvedere sistematicamente a non effettuare il dovuto fermo.
Passati i 30 gg, invece che ricorso al Giudice di pace, e' possibile farlo al Prefetto: in questo caso, pero', le possibilita' che il ricorso non venga accettato sono superiori ed in caso di rigetto c'e' il raddoppio della multa.
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