Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 marzo 2004
Domanda 10 marzo 2004
Cara ADUC, ti scrivo al fine di chiarire un aspetto riguardante le multe autovelox. Nei giorni scorsi mi e' pervenuta una multa per eccesso di velocita' relativa ad ottobre 2003. In quell'occasione, presso Sperlonga (LT), ho oltrepassato di 20 Km/h il limite di 70 vigente su quel tratto di strada. Risultato, 2 punti sulla patente e c. a. 153, 00 ¤ di multa.
La domanda e' questa: esiste o no l'obbligo per la polizia di fermare il trasgressore? Le multe autovelox devono necessariamente essere notificate di persona?
Nel passato ho sentito piu' volte che la mancata notifica "in loco" della violazione e' stata una ragione sufficiente per invalidare la multa.
E' realmente cosi' o si tratta di un'altra storia metropolitana messa in giro dai media?
Ti ringrazio.
Stefano, da Roma

Risposta ADUC
generalmente il mancato fermo puo' essere contestato se sulla strada dove e' stata commessa infrazione vige il relativo obbligo: nel senso che il prefetto puo' disporre, per alcune strade, la deroga a tale obbligo. A questo comunque aggiungiamo che, a seguito delle ultime due riforme al C.d.s., contestare il mancato fermo in caso di infrazione segnalata da autovelox e' diventato sempre piu' difficile. Una recente circolare del Ministero addirittura "equipara" lo scatto dell'autovelox al fermo, e quindi in un certo senso stabilisce che quest'ultimo sostituisce il primo. Nel caso volesse tentare ugualmente la contestazione (dopo aver verificato che in quella strada vigesse l'obbligo di fermo) non faccia ricorso al prefetto (che si limiterebbe a sentire la controparte rigettando conseguentemente il ricorso e facendo raddoppiare la multa) ma al giudice di pace.
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