Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 marzo 2004
Spett. le ADUC, il 01/03/2004 ho ricevuto la notifica di una multa per violazione dell'art. 142/9 del C. d. S (nei tempi previsti dalla legge per la notifica) dalla Polizia Municipale di Chieri (To).
La rilevazione dell'autovelox del 18/11/2003 riporta la velocita' del mio veicolo di 93 Km/h in una strada dove il limite di velocita' e' di 50 km/h.
La conseguenza e' che dovro' pagare 353 euro piu' la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sanzione accessoria che consiste nella sospensione della patente di guida (nel verbale non e' indicato per quanto tempo verra' sospesa). Premettendo che non ho mai preso una multa in vita mia e che e' la prima volta che mi trovo a ricorrere in qualcosa, vorrei porvi le seguenti domande:.
1 - E' valida la motivazione riportata sul verbale per cui "la violazione non e' stata immediatamente contestata causa unico agente addetto alla postazione di rilevazione"?
2- La rilevazione e' avvenuta il giorno 18/11/2003 tramite Autovelox modello 104 c2. Mi sono informato e tale apparecchiatura permette l'accertamento dell'alta velocita' prima del transito del veicolo tramite un segnale acustico e la visualizzazione sul display della velocita' rilevata.
Recentemente (1/03/2004) e' apparso su "Il sole 24 ore" un articolo che fa riferimento ad una sentenza della Cassazione (17/02/2004 n° 3017) nella quale si dichiara che e' il tipo di apparecchio per la rilevazione della velocita' che rende valido il verbale.
Per maggiore chiarezza vi riporto il testo dell'articolo:.
"La validita' della multa per eccesso di velocita' e' legata al tipo di Autovelox utilizzato. Secondo la Cassazione (sentenza 17 febbraio 2004 n° 3017) l'accertamento con autovelox puo' essere valido, anche senza l'immediata contestazione, se l'apparecchio consente la rilevazione dell'illecito solo dopo che il veicolo e' gia' a distanza dal posto di accertamento. Al contrario, lo stesso verbale puo' ritenersi non valido se l'apparecchiatura consente l'accertamento dell'alta velocita' prima del transito del veicolo. In questo caso, infatti, occorre la contestazione immediata della violazione commessa. " Purtroppo non sono riuscito a reperire il testo della sentenza. Potete dirmi dove posso trovarla?
Nel mio caso l'agente addetto alle rilevazioni era "unico" e non avrebbe potuto fermare nessuno ne' prima e ne' dopo di me; questo mi fa pensare che ci fosse la chiara volonta' di non contestare immediatamente le violazioni del codice della strada, ma solo di rilevare le infrazioni per fare "cassa" e non prevenire eventuali pericoli causati in questo caso anche dal mio comportamento.
Il mio veicolo e anche gli altri non hanno sicuramente rallentato dopo la rilevazione continuando cosi' a essere "pericolosi".
3 - In base a tale sentenza posso ricorrere al Giudice di Pace per invalidare il verbale? Quante possibilita' ho di vincere il ricorso?
4 - Nel caso il ricorso non venga accolto quali sono le modalita' per recuperare i punti decurtati?
Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione vi saluto cordialmente.
Antonio, da Chieri
La rilevazione dell'autovelox del 18/11/2003 riporta la velocita' del mio veicolo di 93 Km/h in una strada dove il limite di velocita' e' di 50 km/h.
La conseguenza e' che dovro' pagare 353 euro piu' la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sanzione accessoria che consiste nella sospensione della patente di guida (nel verbale non e' indicato per quanto tempo verra' sospesa). Premettendo che non ho mai preso una multa in vita mia e che e' la prima volta che mi trovo a ricorrere in qualcosa, vorrei porvi le seguenti domande:.
1 - E' valida la motivazione riportata sul verbale per cui "la violazione non e' stata immediatamente contestata causa unico agente addetto alla postazione di rilevazione"?
2- La rilevazione e' avvenuta il giorno 18/11/2003 tramite Autovelox modello 104 c2. Mi sono informato e tale apparecchiatura permette l'accertamento dell'alta velocita' prima del transito del veicolo tramite un segnale acustico e la visualizzazione sul display della velocita' rilevata.
Recentemente (1/03/2004) e' apparso su "Il sole 24 ore" un articolo che fa riferimento ad una sentenza della Cassazione (17/02/2004 n° 3017) nella quale si dichiara che e' il tipo di apparecchio per la rilevazione della velocita' che rende valido il verbale.
Per maggiore chiarezza vi riporto il testo dell'articolo:.
"La validita' della multa per eccesso di velocita' e' legata al tipo di Autovelox utilizzato. Secondo la Cassazione (sentenza 17 febbraio 2004 n° 3017) l'accertamento con autovelox puo' essere valido, anche senza l'immediata contestazione, se l'apparecchio consente la rilevazione dell'illecito solo dopo che il veicolo e' gia' a distanza dal posto di accertamento. Al contrario, lo stesso verbale puo' ritenersi non valido se l'apparecchiatura consente l'accertamento dell'alta velocita' prima del transito del veicolo. In questo caso, infatti, occorre la contestazione immediata della violazione commessa. " Purtroppo non sono riuscito a reperire il testo della sentenza. Potete dirmi dove posso trovarla?
Nel mio caso l'agente addetto alle rilevazioni era "unico" e non avrebbe potuto fermare nessuno ne' prima e ne' dopo di me; questo mi fa pensare che ci fosse la chiara volonta' di non contestare immediatamente le violazioni del codice della strada, ma solo di rilevare le infrazioni per fare "cassa" e non prevenire eventuali pericoli causati in questo caso anche dal mio comportamento.
Il mio veicolo e anche gli altri non hanno sicuramente rallentato dopo la rilevazione continuando cosi' a essere "pericolosi".
3 - In base a tale sentenza posso ricorrere al Giudice di Pace per invalidare il verbale? Quante possibilita' ho di vincere il ricorso?
4 - Nel caso il ricorso non venga accolto quali sono le modalita' per recuperare i punti decurtati?
Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione vi saluto cordialmente.
Antonio, da Chieri
Risposta ADUC
la motivazione relativa all'unico agente puo' essere ritenuta sufficiente (un tempo si poteva obiettare sulla volontarieta' di affidarsi ad un solo agente, ma adesso il fermo immediato non e' piu' la norma).
La sentenza ribaltata in questo modo e' un po' curiosa: infatti, e' comprensibile parlare di possibilita' di contestare la mancanza del fermo, ma addirittura decretare con assoluta certezza la non validita', e' addirittura eccessivo. Anche se una sentenza e' solo una sentenza e non e' un principio assoluto, abbiamo il timore che il testo non fosse cosi' deciso come riportato dall'articolo. In ogni caso non ne abbiamo i riferimenti, provi a contattare direttamente la redazione. Inoltre, dipende anche sotto quale codice venne elevata la contravvenzione.
In ogni caso, se vuole puo' provare ad opporsi. I punti, possono essere recuperati con corsi presso le agenzie oppure dopo due anni senza sanzioni di tale tipologia.
La sentenza ribaltata in questo modo e' un po' curiosa: infatti, e' comprensibile parlare di possibilita' di contestare la mancanza del fermo, ma addirittura decretare con assoluta certezza la non validita', e' addirittura eccessivo. Anche se una sentenza e' solo una sentenza e non e' un principio assoluto, abbiamo il timore che il testo non fosse cosi' deciso come riportato dall'articolo. In ogni caso non ne abbiamo i riferimenti, provi a contattare direttamente la redazione. Inoltre, dipende anche sotto quale codice venne elevata la contravvenzione.
In ogni caso, se vuole puo' provare ad opporsi. I punti, possono essere recuperati con corsi presso le agenzie oppure dopo due anni senza sanzioni di tale tipologia.
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