Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 agosto 2000
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Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Sabato 5 agosto 2000 ho acquistato presso il punto vendita Computer Discount di Genova (v. B. Bisagno) una scheda video Creative GeForce 2 (L. 669.000 ivata). Portata a casa ed installata, mi sono reso conto che non era funzionante (schermo totalmente nero). Fatte le verifiche del caso provando la scheda su un altro computer di mia proprietà e giunto alla stessa conclusione, ho immediatamente (1 ora dopo) riportato la scheda in oggetto completa di ogni accessorio contenuto nella scatola (ancora sigillato) chiedendone la sostituzione.
L'impiegata mi ha esortato a portare la confezione al centro di assistenza autorizzato di Genova affinchè possano verificare l'effettivo malfunzionamento della scheda prima della sostituzione. Detto fatto: anche il centro di assistenza ha diagnosticato lo stesso problema ma oggi mi ha comunicato che il punto vendita non può sostituirmi l'oggetto in quanto come "componente elettronico" da me installato non sussiste il diritto di sostituzione entro 7 giorni dalla data di acquisto. Mi hanno rimandato al centro di assistenza che dovrà spedire la scheda a Pisa alla sede centrale per un'altra verifica (due mesi di attesa minimo...) dopo la quale da Pisa avrebbero spedito una nuova scheda.
Secondo voi la procedura è corretta o c'è qualche vizio nell'applicazione della Legge?
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RICHIESTA.............Sabato 5 agosto 2000 ho acquistato presso il punto vendita Computer Discount di Genova (v. B. Bisagno) una scheda video Creative GeForce 2 (L. 669.000 ivata). Portata a casa ed installata, mi sono reso conto che non era funzionante (schermo totalmente nero). Fatte le verifiche del caso provando la scheda su un altro computer di mia proprietà e giunto alla stessa conclusione, ho immediatamente (1 ora dopo) riportato la scheda in oggetto completa di ogni accessorio contenuto nella scatola (ancora sigillato) chiedendone la sostituzione.
L'impiegata mi ha esortato a portare la confezione al centro di assistenza autorizzato di Genova affinchè possano verificare l'effettivo malfunzionamento della scheda prima della sostituzione. Detto fatto: anche il centro di assistenza ha diagnosticato lo stesso problema ma oggi mi ha comunicato che il punto vendita non può sostituirmi l'oggetto in quanto come "componente elettronico" da me installato non sussiste il diritto di sostituzione entro 7 giorni dalla data di acquisto. Mi hanno rimandato al centro di assistenza che dovrà spedire la scheda a Pisa alla sede centrale per un'altra verifica (due mesi di attesa minimo...) dopo la quale da Pisa avrebbero spedito una nuova scheda.
Secondo voi la procedura è corretta o c'è qualche vizio nell'applicazione della Legge?
Risposta ADUC
I 7 gg per recedere ai sensi del Decr. Legisl. 50/92 sono applicabili solo ed esclusivamente nel caso di acquisto fuori dai locali commerciali.
Ma se il bene da lei acquistato presenta vizi di produzione, entro 8 gg da quando se ne accorge, puo' denunciare l'esistenza del vizio (cosa che ha piu' o meno fatto) al suo negoziante, chiedendo che si provveda -a scelta- alla sostituzione, alla riparazione od al rimborso (ovviamente ottenere la riparazione e' piu' facile che il rimborso: per il quale occorrera' insistere di piu').
Invii quindi una raccomandata A/R al suo negoziante, contestando l'esistenza del vizio di produzione e ingiungendo di provvedere entro 15 gg dal ricevimento a rimborsarle quanto versato, minacciando -in caso contrario- di adire le vie legali (commissione di conciliazione c/o Camera di Commercio o giudice di pace).
Ma se il bene da lei acquistato presenta vizi di produzione, entro 8 gg da quando se ne accorge, puo' denunciare l'esistenza del vizio (cosa che ha piu' o meno fatto) al suo negoziante, chiedendo che si provveda -a scelta- alla sostituzione, alla riparazione od al rimborso (ovviamente ottenere la riparazione e' piu' facile che il rimborso: per il quale occorrera' insistere di piu').
Invii quindi una raccomandata A/R al suo negoziante, contestando l'esistenza del vizio di produzione e ingiungendo di provvedere entro 15 gg dal ricevimento a rimborsarle quanto versato, minacciando -in caso contrario- di adire le vie legali (commissione di conciliazione c/o Camera di Commercio o giudice di pace).
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