Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 marzo 2004
Domanda 4 marzo 2004
Salve, ho bisogno di una delucidazione in merito ad un problema presentatomi: Poco prima di natale ho acquistato un capo di abbigliamento, un giaccone per la precisione, con le rifiniture in pelliccia.
Dopo poco piu' di un mese, mi sono resa conto che il capo era fallato in quanto la pelliccia si stava "spelacchiando"!
Ho portato il giaccone dal rivenditore, il quale non ha fatto problemi a ritirarlo poiche' era stato riscontrato un caso analogo in un altro punto vendita, con un capo uguale a quello da me acquistato. Gliel'ho dunque lasciato in deposito e loro si sono impegnati a trovarmi un capo uguale.
Dopo un mese (e dunque siamo arrivati a fine febbraio) mi hanno chiamato dicendomi di averlo trovato.
Sono andata a ritirarlo e mi sono subito resa conto che il giaccone presentava lo stesso difetto: una manica di pelliccia era gia' visibilmente rovinata e volavano peli dappertutto. A quel punto ho chiesto di conferire con la responsabile la quale mi ha subito sottolineato il fatto che loro, cercandomi un altro giaccone, non garantivano che questo non desse lo stesso problema. Io ho detto che mi aspettavo che quanto meno venisse controllato prima di consegnarmelo ed ho chiesto un rimborso poiche' oramai impossibilitata ad acquistare un altro capo invernale.
Mi e' stato risposto che loro possono limitarsi a farmi un buono acquisto, pari all'importo del giaccone, spendibile presso il loro punto vendita.
Ora mi chiedo: e' vero che non posso pretendere i contanti?
Io non ho bisogno di acquistare merce estiva per il valore di ¤ 440, 00!!!!
Dopo alcuni minuti di discussione, la responsabile del negozio ha detto che provvederanno ad un rimborso esclusivamente se la casa produttrice del capo fallato da' il via libera, poiche' loro non ci possono rimettere.
Ma un qualsiasi commerciante, nel momento in cui restituisce alla casa produttrice un capo fallato, non ottiene essa stessa un rimborso?
Se effettivamente posso richiedere il rimborso, a quale legge o disposizione posso far riferimento?
Certa di una risposta da parte vostra, porgo cordiali saluti.
Grazie.
Francesca, da Roma.

Risposta ADUC
visto il caso pensiamo proprio che lei abbia diritto al rimborso (NON e' proponibile in questi casi il buono, che solitamente viene proposto in alternativa al cambio merce che non e' disciplinato dalla legge). La legge, infatti (d.lgs.24/2002) stabilisce che se la sostituzione del bene NON elimina la presenza del vizio (ossia se il vizio si ripresenta sul bene dato in sostituzione) il contratto si puo' risolvere, con conseguente rimborso del prezzo pagato. Tale legge disciplina la garanzia dai vizi di produzione di tutti i beni di consumo acquistati da soggetti consumatori e a tali vizi deve rispondere direttamente il venditore. Pertanto cio' che il venditore sostiene riguardo ai problemi che lui stesso ha con il produttore non la riguarda, anche se e' ovvio che il venditore dovra' rifarsi sul produttore. Visto che il venditore si mostra poco disponibile, gli invii una raccomandata A/R dove fa riferimento ai fatti (esponendoli in breve), contesta la presenza di un vizio sul capo propostole in sostituzione ed intima che provvedano a rimborsarle il pagato dettando un termine di 15gg con minaccia, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, decorso il termine, dovra' portare la cosa davanti al giudice di pace, inizialmente in conciliazione. Le riportiamo, per sua conoscenza ed uso, l'indirizzo dove puo' reperire il testo della legge:
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