Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 marzo 2004
Domanda 3 marzo 2004
Spett. le redazione dell'Aduc.
vorrei sottoporvi un quesito che credo sia di interesse generale.
Si tratta della proposta di utilizzo della linea ADSL internet che gli operatori telefonici hanno effettuato telefonando agli abbonati, sulla spinta del contributo governativo che scadeva a meta' gennaio c. a..
Dopo l'adesione per via telefonica, in data 3 febbraio ho ricevuto il modem, controfirmando l'accettazione dell'apparecchio, ed entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso, ho inviato alla Telecom un lettera per l'esercizio del diritto di ripensamento, con la richiesta di risoluzione del contratto per l'impiego della clausola di recesso che e' possibile esercitare entro dieci giorni lavorativi, cosi' come sancito nel comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 185/99 ed in base al D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50. Ho ricordato loro infine, che per tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati fuori dalla sede fisica del produttore, lontano dai locali commerciali di distribuzione, e dove la proposta avvenga su iniziativa del produttore stesso, il termine per esercitare la clausola di ripensamento non e' di 10 giorni lavorativi, ma di ben 30 giorni.
Mi e' stato contestato invece che il momento dell'accettazione del contratto, 14.01.04, era il momento a partire quale, a loro avviso, io avrei dovuto calcolare i dieci giorni per il ripensamento.
Se il servizio non lo avessi potuto provare, in quanto il modem ancora non mi era arrivato, come avrei fatto a ripensarci, e sulla base di qualcosa che non avrei ne' visto ne' provato?
Se io ordinassi un bene o un servizio, e questo, per motivi dovuti a ritardi postali o altre ragioni, mi venisse consegnato o divenisse usabile dopo 2 mesi, con questo espediente loro eluderebbero il diritto al recesso per ripensamento. Il ripensamento si calcola a partire dalla data di consegna del bene/servizio o dal suo reale uso, mica dall'accettazione che chissa' quando, questo diverra' utilizzabile.
Cosa ne pensate?
Saluti

Risposta ADUC
il diritto di ripensamento non e' un diritto di prova. Pertanto quanto dettole in merito alla decorrenza dalla richiesta, potrebbe in linea generale essere plausibile in quanto quella e' l'interpretazione genericamente valida della norma. Fuorche', pero', nel caso in cui non fosse state date le informazioni necessarie, oppure perche' di fatto c'e' stata esclusivamente richiesta da parte sua, ma non perfezionamento del rapporto, essendo mancata espressa accettazione; e quindi sostenendo che quest'ultima sia riconducibile esclusivamente al momento dell'attivazione del contratto.
Suggeriremmo di contestare basandosi su questo specifico punto, inviando una raccomandata A/R ed opponendosi poi in giudizio.
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