Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 febbraio 2004
Domanda 29 febbraio 2004
Gentile ADUC, in quando imprenditore e commerciante di prodotti per l'informatica, mi sono chiesto, a proposito della recente normativa 24/2002 sulla vendita dei beni al consumo, in che modo un consumatore trascorsi 6 mesi dalla consegna possa dimostrare il difetto ORIGINARIO di fabbrica: se il bene infatti e' un prodotto soggetto ad usura (come nel caso dell'informatica), costantemente sottoposto ad impercettibili "sbalzi" di tensione elettrica o a movimenti meccanici continui (p. es un hard disk), c'e' il rischio (peraltro assai comune) che il consumatore PRETENDA comunque la riparazione o sostituzione, al di la' della fondatezza della prova dichiarata, e che quindi il tutto si risolva in polemiche accese e verbalmente violente. Quale prova dunque del consumatore puo' dirsi inoppugnabile??
In secondo luogo: il venditore di prodotti informatici(ultimo anello della catena distributiva) acquista in distribuzione con garanzia limitata ad 1 anno, essendo persona giuridica! Pertanto l'altro anno dovuto ai consumatori e' TOTALMENTE a carico del venditore: a che vale sostanzialmente allora il richiamo della legge al "diritto di regresso"?? I venditori di informatica inoltre hanno guadagni veramente ridicoli e la sostituzione di prodotti a distanza di due anni (praticamente, il prodotto guasto rimane al venditore!) risulta parecchio gravosa.
Gradendo vs cortese e puntuale risposta, con stima, Daniele, da Catania)

Risposta ADUC
ci sono, per sintetizzare, essenzialmente due alternative: l'una e' che il bene abbia gia' una storia pregressa e quindi sia possibile per il cliente dimostrare che il problema medesimo di sia mostrato nei primi 6 mesi. L'altra, e' di procurarsi una perizia tecnica che lo sostenga validamente dal punto di vista appunto tecnico.
In altri casi specifici, puo' darsi che l'originarieta' del danno sia desumibile per sua natura, anche senza rilievi peritali (ma sono casi piu' rari).
Per quanto concerne il rapporto tra venditore e grossista o produttore, non possiamo che condividere le sue perplessita', ma di fatto questa e' la situazione. Condividiamo pienamente i suoi dubbi, in quanto la norma sotto questo aspetto e' sicuramente fatta male (e non e' certo l'unico errore dei favolosi giuristi Ue).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →