Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 agosto 2000
Domanda 9 agosto 2000
In data 26 luglio 2000 mi e’ stata notificata una multa per eccesso di velocita’ in data 22 giugno di 148 Km orari. Poiche’ gli agenti che hanno rilevato l'infrazione non l'hanno contestata il giorno stesso volevo sapere se posso rifarmi all'ultima sentenza della Cassazione sulle multe rilevate tramite autovelox.

Risposta ADUC
Puo' provare: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto avra' spese giudiziarie tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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