Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 agosto 2000
Domanda 9 agosto 2000
Carissimi,
vi conosco da poco e, tornando a visitarvi, con gradita sorpresa, ho trovato la risposta ad un quesito inviatovi solo pochi giorni fa. Vi ringrazio di cuore. Al proposito vorrei chiedere una precisazione. La domiciliazione presso la cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace - per la presentazione di un ricorso - quando e’ necessaria? Nel caso la residenza o il domicilio del ricorsista non siano nella stessa citta’ o quando non sono nella stessa provincia, regione, etc? Come si effettua? Ho cercato nella modulistica ma non ho trovato li’ la risposta al quesito.
Sperando di farvi cosa gardita, vorrei inoltre segnalarvi una recente sentenza della Corte di Cassazione che potrebbe tornare utile a molti utenti. Si tratta della n. 10768/99 - la quale, mutando il precedente indirizzo interpretativo contenuto nella n. 5277 del 12 giugno 97, ha stabilito che il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale "deve essere determinato in 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di quest'atto". Mi sembra importante, si uniformano cosi’ il termine per il Giudice e per il Prefetto, allungando di fatto quello del primo che era solo di 30 gg! La notizia e’ della stessa Prefettura.

Risposta ADUC
Il domicilio deve essere -piu' che nella medesima citta'- nel distretto di competenza dell'Ufficio del Giudice di pace nella cui zona e' avvenuto il rilievo (non c'e' una corrispondenza tra citta' e zona dell'Ufficio del giudice: di solito sono piu' paesini riuniti sotto lo stesso giudice).
La ringraziamo per la segnalazione della sentenza: da quanto ci risulta, la questione e' pero' un po' troppo controversa, e per ora, per non avere sorprese, crediamo sia meglio seguire le precedenti scadenze.
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