Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 febbraio 2004
Domanda 27 febbraio 2004
Ho un problema con la WIND, dal mese di agosto 2003 mi sono arrivate due bollette con il canone da pagare (IO non ho attivato il servizio e non ho effettuato telefonate con questo gestore).
Alla prima bolletta WIND che mi e' arrivata, ho subito mandato una lettera con ricevuta di ritorno per dire che io non avevo stipulato alcun tipo di contratto con tale compagnia ed inoltre avevo mandato alla TELECOM una lettera dove dichiaravo che il mio unico gestore era TELECOM ITALIA (suggerito dalla stessa TELECOM).
Oggi che e' il 24/2/2004 mi e' arrivato un sollecito di pagamento delle bollette precedentemente inviatemi da WIND, dove vi e' riportato che se non avverra' il pagamento entro tre giorni dalla data della lettera la WIND provvedera' a far togliere la linea.
Ho chiamato la TELECOM per sapere cosa dovessi fare la risposta e' stata che se la WIND facesse la richiesta di scollegamento linea telefonica la TELECOM la farebbe in quanto io non ho adempito al pagamento delle bollette.
Inoltre chiamando la WIND io non risulto come abbonato.
COSA MI CONSIGLIATE DI FARE???
Nazzareno, da Nichelino/Torino

Risposta ADUC
evidentemente le era stato attivato indebitamnte un servizio WIND che prevedeva il distacco da Telecom e quindi la preselezione automatica (tutte le telefonate di un certo periodo quindi sono state fatte con Wind). Avrebbe dovuto, nel contestare a Wind l'attivazione indebita, chiedere lo storno delle fatture. Potrebbe tentare di ottenere tale storno adesso, contestando con raccomandata, A/R facendo riferimento alla precedente contestazione di attivazione indebita e quindi rilevando che l'utilizzo di Wind nel telefonare era inconsapevole, proprio per la presenza della preselezione automatica. Detti un termine di 15gg entro i quali tali storni devono essere emessi, dandogliene conferma scritta, e minacci, in difetto, di adire le vie legali. Puo' sostenere in seguito (recandosi decorso il termine dal giudice di pace per una conciliazione -inizialmente-) di aver ritenuto implicita la richiesta di storno nella sua prima contestazione. Arrivando al contenzioso, sara' poi il giudice a decidere.
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