Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 agosto 2000
Ho scoperto da poco il Vostro sito e lo trovo particolarmente interessante ed utile per i problemi quotidiani dei "poveri" cittadini vessati in tutti i modi! Approfitto dell'occasione
per sottoporVi una mia questione che nonostante il tempo passato ancora mi brucia !
A Roma, la domenica 16 marzo del 1997 doveva svolgersi la corsa podistica chiamata "Maratona di Roma", il cui percorso si svolge in gran parte per le strade del centro storico.
Premetto che io sono residente nel centro storico e, in quanto tale, ho avuto concesso dal Comune di Roma un permesso che mi consente la sosta in aree appositamente riservate. Pertanto, la mia autovettura era regolarmente parcheggiata in Piazza Augusto Imperatore nella zona appunto riservata alla sosta dei residenti ma, nella notte tra 15 e il 16 marzo 1997, l'auto veniva rimossa poiche’, in concomitanza con lo svolgimento della corsa, un'ordinanza comunale vietava temporaneamente la sosta nella medesima zona. Il divieto copriva l'arco temporale dalle ore 16.00 di sabato 15 marzo alle ore 15.00 di domenica 16 marzo e veniva comunicato apponendo cartelli e delineando l'area con del nastro bianco/rosso. Non ho potuto affermare con esattezza il momento dell'apposizione di tale segnaletica ma, al contrario, ho potuto asserire senza ombra di dubbio che non venne apposta prima di venerdi’ 14 marzo, in quanto il sottoscritto aveva parcheggiato il veicolo -nel punto dove poi e’ stato rimosso- il precedente giovedi’ 13 marzo 1997 intorno alle ore 18.30 e in quel momento non esisteva ancora traccia alcuna della segnaletica anzidetta.
Quando al domenica mattina ho scoperto che avevano rimosso la mia auto mi sono precipitato a ritirarla presso la depositeria di Via Flaminia, ma per riaverla ho dovuto pagare subito ben
262.990 lire.
Ovviamente, nei giorni seguenti ho proposto ricorso avanti al Prefetto di Roma chiedendo il rimborso di quanto pagato, perche’ il comma 1, punto a) dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il nuovo Codice della strada), prevede che nei centri abitati i comuni, con apposita ordinanza del Sindaco, possano adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 dello stesso decreto, commi 1, 2 e 4 ed in particolare, ai fini del presente caso, proprio quest'ultimo quarto comma stabilisce che l'ente proprietario della strada possa vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade ma rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell'entrata
in vigore del divieto medesimo; considerato che per dar luogo all'infrazione contestata la segnaletica mobile andava apposta almeno entro le ore 16.00 del giorno 13 marzo 1997, mentre sono certo che cosi’ non e’ stato.
Inoltre, ho contestato la contravvenzione anche perche’ lo stesso verbale prevede il caso della cosiddetta "rimozione a vista" (punto 3 delle avvertenze sul retro del verbale stesso), da adottarsi "qualora i veicoli siano regolarmente parcheggiati e debbano comunque essere rimossi per contingenti ed urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica emergenza", per la quale peraltro "nessuna somma e’ dovuta sia che i veicoli vengano spostati in area limitrofa sia che vengano trasportati in depositeria.
Nella mia istanza, infine, ho citato 2 passeggeri della mia auto testimoni che il giovedi’ non esisteva alcuna traccia della segnaletica di divieto, nonche’ alcuni articoli del quotidiano Il Messaggero dove altri residenti del centro storico si lamentavano avendo subito lo stesso mio trattamento.
per sottoporVi una mia questione che nonostante il tempo passato ancora mi brucia !
A Roma, la domenica 16 marzo del 1997 doveva svolgersi la corsa podistica chiamata "Maratona di Roma", il cui percorso si svolge in gran parte per le strade del centro storico.
Premetto che io sono residente nel centro storico e, in quanto tale, ho avuto concesso dal Comune di Roma un permesso che mi consente la sosta in aree appositamente riservate. Pertanto, la mia autovettura era regolarmente parcheggiata in Piazza Augusto Imperatore nella zona appunto riservata alla sosta dei residenti ma, nella notte tra 15 e il 16 marzo 1997, l'auto veniva rimossa poiche’, in concomitanza con lo svolgimento della corsa, un'ordinanza comunale vietava temporaneamente la sosta nella medesima zona. Il divieto copriva l'arco temporale dalle ore 16.00 di sabato 15 marzo alle ore 15.00 di domenica 16 marzo e veniva comunicato apponendo cartelli e delineando l'area con del nastro bianco/rosso. Non ho potuto affermare con esattezza il momento dell'apposizione di tale segnaletica ma, al contrario, ho potuto asserire senza ombra di dubbio che non venne apposta prima di venerdi’ 14 marzo, in quanto il sottoscritto aveva parcheggiato il veicolo -nel punto dove poi e’ stato rimosso- il precedente giovedi’ 13 marzo 1997 intorno alle ore 18.30 e in quel momento non esisteva ancora traccia alcuna della segnaletica anzidetta.
Quando al domenica mattina ho scoperto che avevano rimosso la mia auto mi sono precipitato a ritirarla presso la depositeria di Via Flaminia, ma per riaverla ho dovuto pagare subito ben
262.990 lire.
Ovviamente, nei giorni seguenti ho proposto ricorso avanti al Prefetto di Roma chiedendo il rimborso di quanto pagato, perche’ il comma 1, punto a) dell'art. 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il nuovo Codice della strada), prevede che nei centri abitati i comuni, con apposita ordinanza del Sindaco, possano adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 dello stesso decreto, commi 1, 2 e 4 ed in particolare, ai fini del presente caso, proprio quest'ultimo quarto comma stabilisce che l'ente proprietario della strada possa vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade ma rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell'entrata
in vigore del divieto medesimo; considerato che per dar luogo all'infrazione contestata la segnaletica mobile andava apposta almeno entro le ore 16.00 del giorno 13 marzo 1997, mentre sono certo che cosi’ non e’ stato.
Inoltre, ho contestato la contravvenzione anche perche’ lo stesso verbale prevede il caso della cosiddetta "rimozione a vista" (punto 3 delle avvertenze sul retro del verbale stesso), da adottarsi "qualora i veicoli siano regolarmente parcheggiati e debbano comunque essere rimossi per contingenti ed urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica emergenza", per la quale peraltro "nessuna somma e’ dovuta sia che i veicoli vengano spostati in area limitrofa sia che vengano trasportati in depositeria.
Nella mia istanza, infine, ho citato 2 passeggeri della mia auto testimoni che il giovedi’ non esisteva alcuna traccia della segnaletica di divieto, nonche’ alcuni articoli del quotidiano Il Messaggero dove altri residenti del centro storico si lamentavano avendo subito lo stesso mio trattamento.
Risposta ADUC
Per cio' che concerne il ricorso al Prefetto, quando ricevera' la risposta, se sara' negativa, potra' -entro 30 gg- fare ricorso al giudice di pace (basandosi in particolar modo sulle testimonianze che puo' fornire).
Nel frattempo, per avere gli atti che le interessano, occorre che richieda l'ausilio del difensore Civico Regionale (puo' contattarlo tramite il centralino del consiglio regionale).
Nel frattempo, per avere gli atti che le interessano, occorre che richieda l'ausilio del difensore Civico Regionale (puo' contattarlo tramite il centralino del consiglio regionale).
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