Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 agosto 2000
Vi scrivo in merito ad una contravvenzione recapitatami alcuni giorni orsono e rilevata in data 21 Aprile 2000 mediante rilevatore di velocita' (autovelox) mod. Velomatic103/512 prodotto dalla ditta Eltraff.
Desidero evidenziare che l'infrazione si riferisce ad una velocita' di transito di 57 Km/h. in un tratto ove vige il limite max. di 50 Km/h.
Se non erro, il C.d.S. prevede che il suddetto strumento sia presidiato e che gli agenti fermino contestualmente il veicolo in difetto.
Datosi che nel verbale a me recapitato si cita testualmente: "Non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (Art. 384/E del C.d.S.)" ;
mi sorge piu' di un dubbio circa la legittimita' di quanto verbalizzato.
Infatti, il superamento di 7 Km/h. rispetto al limita imposto, alla luce degli spazi di frenata dei normali autoveicoli, potrebbe consentire l'arresto entro max. 30 metri dal punto di rilevamento.
Inoltre, dato che le tolleranze minime parlano di 5 Km/h. min rispetto al limite vigente, cio' ridurrebbe ulteriormente tale distanza di intervento.
Non ultimo, il fatto che l'invio della suddetta ha comportato un aggravio dovuto alle spese postali (Lire 9.600 per la notifica R.A.R.)
Alla luce di quanto sopra, desidero un Vs. gradito parere circa le possibilita' di successo in un eventuale ricorso contro la suddetta contravvenzione, considerata anche l'eventuale contestazione della notifica per la R.A.R.
Desidero evidenziare che l'infrazione si riferisce ad una velocita' di transito di 57 Km/h. in un tratto ove vige il limite max. di 50 Km/h.
Se non erro, il C.d.S. prevede che il suddetto strumento sia presidiato e che gli agenti fermino contestualmente il veicolo in difetto.
Datosi che nel verbale a me recapitato si cita testualmente: "Non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (Art. 384/E del C.d.S.)" ;
mi sorge piu' di un dubbio circa la legittimita' di quanto verbalizzato.
Infatti, il superamento di 7 Km/h. rispetto al limita imposto, alla luce degli spazi di frenata dei normali autoveicoli, potrebbe consentire l'arresto entro max. 30 metri dal punto di rilevamento.
Inoltre, dato che le tolleranze minime parlano di 5 Km/h. min rispetto al limite vigente, cio' ridurrebbe ulteriormente tale distanza di intervento.
Non ultimo, il fatto che l'invio della suddetta ha comportato un aggravio dovuto alle spese postali (Lire 9.600 per la notifica R.A.R.)
Alla luce di quanto sopra, desidero un Vs. gradito parere circa le possibilita' di successo in un eventuale ricorso contro la suddetta contravvenzione, considerata anche l'eventuale contestazione della notifica per la R.A.R.
Risposta ADUC
Le sue considerazioni sono degne di nota, e ad esse va aggiunta la classica mancanza di fermo immediato:
il ricorso deve essere presentato solo dalla persona a cui e' stato indirizzato, o da chi dichiara di aver utilizzato l'auto nel caso specifico: il ricorso sara' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese legali saranno comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
il ricorso deve essere presentato solo dalla persona a cui e' stato indirizzato, o da chi dichiara di aver utilizzato l'auto nel caso specifico: il ricorso sara' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese legali saranno comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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