Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 febbraio 2004
La presente per chiedervi due risposte:
1) in caso di ricorso avverso accertamento bollo auto oltre i termini di richiesta per ritardo iscrizione a ruolo, la normativa sui destinatari dello stesso e' da qualche anno cambiata, identificano gli uffici tributari della Regione in luogo di quelli tributari delle commissioni di primo grado.... E' esatto???? ed allora, per il primo ricorso dei 60gg, e per quello successivo dei trenta gg o sei mesi da..... chi devo investire, tenendo conto che abito nella Regione lazio??? E poi.... ci sono altri cambiamenti importanti che possono invalidare un mio ricorso, sempre fatto sulla traccia di quello da Voi a suo tempo fornito?????
2) due ricorsi sono stati pertanto non decisi dalla Commissione Tributaria di I° grado, uno perche' la Corte si e' dichiarata incompetente, l'altro e' stato rinviato (a chi????) per il solo giudizio di merito.... eppure la cartella esattoriale indicava la Commissione come destinataria dei ricorsi..... come devo fare per attribuire alla esattoria la responsabilita' e colpa dell'errore e riassumere la valenza dei miei diritti di contribuente???? Gli importi oggi mi vengo richiesti come se i ricorsi non fossero mai esistiti, ancorche' decisi in detta maniera.....
De3vo chiedere l'annullamento della cartella esattoriale perche' viziata nella forma e nella sostanza??? ED a che, e come???? Non ho trovato modelli ed aggiornati in materia sul sito.....
grazie anticipate.
Posso trasmettere allegati ad una email i ricorsi gia' proposti in maniera erronea.
Stefano, da Roma
1) in caso di ricorso avverso accertamento bollo auto oltre i termini di richiesta per ritardo iscrizione a ruolo, la normativa sui destinatari dello stesso e' da qualche anno cambiata, identificano gli uffici tributari della Regione in luogo di quelli tributari delle commissioni di primo grado.... E' esatto???? ed allora, per il primo ricorso dei 60gg, e per quello successivo dei trenta gg o sei mesi da..... chi devo investire, tenendo conto che abito nella Regione lazio??? E poi.... ci sono altri cambiamenti importanti che possono invalidare un mio ricorso, sempre fatto sulla traccia di quello da Voi a suo tempo fornito?????
2) due ricorsi sono stati pertanto non decisi dalla Commissione Tributaria di I° grado, uno perche' la Corte si e' dichiarata incompetente, l'altro e' stato rinviato (a chi????) per il solo giudizio di merito.... eppure la cartella esattoriale indicava la Commissione come destinataria dei ricorsi..... come devo fare per attribuire alla esattoria la responsabilita' e colpa dell'errore e riassumere la valenza dei miei diritti di contribuente???? Gli importi oggi mi vengo richiesti come se i ricorsi non fossero mai esistiti, ancorche' decisi in detta maniera.....
De3vo chiedere l'annullamento della cartella esattoriale perche' viziata nella forma e nella sostanza??? ED a che, e come???? Non ho trovato modelli ed aggiornati in materia sul sito.....
grazie anticipate.
Posso trasmettere allegati ad una email i ricorsi gia' proposti in maniera erronea.
Stefano, da Roma
Risposta ADUC
anche se il bollo e' di competenza regionale, ci risulta che avverso le cartelle il primo grado sia sempre quello della commissione provinciale: quello regionale e' in secondo grado.
In ogni caso, le cartelle non sono comunque opponibili: potrebbe solo intentare una causa per danni nei confronti dell'esattore che ha indicato estremi erronei per l'opposizione (agendo davanti al giudice di pace). In ogni caso, non abbiamo capito cosa le sia giunto adesso, in quanto gli atti successivi al primo possono essere avvisi di mora (oppure la notifica della sentenza di rigetto) ma non di nuovo la cartella.
Qui trova delle indicazioni:
clicca qui
inoltre, questo schema e' fatto piuttosto bene:
clicca qui
In ogni caso, le cartelle non sono comunque opponibili: potrebbe solo intentare una causa per danni nei confronti dell'esattore che ha indicato estremi erronei per l'opposizione (agendo davanti al giudice di pace). In ogni caso, non abbiamo capito cosa le sia giunto adesso, in quanto gli atti successivi al primo possono essere avvisi di mora (oppure la notifica della sentenza di rigetto) ma non di nuovo la cartella.
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