Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 agosto 2000
Mia sorella ha ricevuto in data 22/07/00 a mezzo RR un verbale di contestazione dell'art. 142 del C. D. S.
Il contenuto del verbale e’ identico a quello del consumatore de l'Aquila, multato dalla P. S. di Siracusa, che Vi ha scritto in data 05/04/00.
Preciso che l'auto multata e’ di proprieta’ di mia sorella, ma il giorno in cui e’ stata multata era alla guida mio padre.
Tenuto conto che mia sorella per motivi personali e’ spesso via dall'Italia, il ricorso puo’ essere presentato da mio padre?
In caso contrario, se alla data della prima udienza mia sorella fosse assente, cosa succederebbe?
A quali "costi" legali ed economici andremmo incontro in caso di rigetto del ricorso?
Il contenuto del verbale e’ identico a quello del consumatore de l'Aquila, multato dalla P. S. di Siracusa, che Vi ha scritto in data 05/04/00.
Preciso che l'auto multata e’ di proprieta’ di mia sorella, ma il giorno in cui e’ stata multata era alla guida mio padre.
Tenuto conto che mia sorella per motivi personali e’ spesso via dall'Italia, il ricorso puo’ essere presentato da mio padre?
In caso contrario, se alla data della prima udienza mia sorella fosse assente, cosa succederebbe?
A quali "costi" legali ed economici andremmo incontro in caso di rigetto del ricorso?
Risposta ADUC
Il ricorso deve essere presentato dalla persona a cui e' stato indirizzato, ovvero da chi dichiara di essere stato alla guida. Nel caso in cui il ricorrente non si presentasse all'udienza, il ricorso sara' nullo. In caso di rigetto le spesa andranno dalle 0 alle 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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