Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 febbraio 2004
Domanda 18 febbraio 2004
Cara ADUC, ho ricevuto dall'Ufficio Tecnico - Area Urbanistica del Comune di XXXX, dove e' ubicato un piccolo immobile di mia proprieta', una diffida e di messa in mora (per un totale di xxxx, pari all'importo dovuto determinato a titolo di contributo di concessione piu' gli interessi al 10% ai sensi della L. 724/94) in quanto, facendo riferimento ad una mia domanda di condono edilizio legge 47/1985 presentata in data 26.4.86 (recupero oneri di urbanizzazione e costruzione - L. 10/77), e' stato verificato che: "... non risulta pervenuta la ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri determinati ai sensi della legge regionale n.38 del 6.5.1985 in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30.6.1989 a titolo di contributo di concessione in sanatoria di cui alla legge 10/77 ".
Premetto che non sono nelle condizioni di poter dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in quanto non conservo copia della ricevuta dell'avvenuto versamento ma le domando che mi pongo e per le quali chiedo anche il Vs. competente parere sono:.
- e' mai possibile che si possa richiedere una ricevuta di versamento a completamento di una pratica presentata nel 1986, ovvero dopo circa 18 anni?
- non esiste un termine di prescrizione per la produzione e conservazione di documentazione del genere?
Fermo restando che la richiesta del predetto Ufficio Tecnico ha tutta l'aria di pervenire da una "attivita' di riordino degli archivi messa in atto da uno zelante impiegato" e che sono certo (con una probabilita' molto vicina al 100%) di aver a suo tempo effettuato il versamento di cui trattasi, vorrei da Voi indicazioni su come comportarmi a riguardo in quanto ad oggi non ho intrapreso alcuna azione ritenendo (spero a ragione) che la richiesta di presentazione della ricevuta ricada nei termini di prescrizione previsti dalla legge. Ringrazio per la Vs sempre puntuale e preziosa collaborazione.
Isidoro, da Nocera Inf.re (SA)

Risposta ADUC
la prescrizione e' di 10 anni: pero' occorre che la pratica sia conclusa. Pertanto se questa e' la prima richiesta che le giunge, puo' opporsi in giudizio, rilevando il decorso dei termini di prescrizione (prima, provi ad ottenere l'annullamento dall'Ufficio).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →