Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 agosto 2000
Vorrei sapere quali sono i termini per ricorrere avverso una contravvenzione per eccesso di velocita’ rilevata con apparecchio autovelox mod 104/C-3. Ho visto nel vostro sito che si puo ricorrere sia al Prefetto, sia al Giudice di Pace ma mi e’ sembrato di capire che i termini sono diversi. Gradirei, pertanto una vostra risposta. Inoltre vorrei sapere qualcosa di piu sulla recente Sentenza della Cassazione visto che mi e’ stato impossibile prendere visione della stessa e ho sentito commenti piuttosto contraddittori sul tema. Prego pertanto di inviarmi una risposta quanto piu esauriente possibile anche perche’ i motivi del ricorso riguardano sia il mancato fermo immediato da parte della pattuglia che ha rilevato l'infrazione, sia il fatto che riguardo all’importo c'e’ solo il tasso di conversione in Euro e NON l'importo preciso in EURO, sia il fatto che in una precedente multa era stata ridotta del 5% la velocita’ del mio autoveicolo risultante dalla rilevazione fotografica e sinceramente non capisco il perche’ anche in questo verbale non ci sia stata la stessa riduzione.
Spero di ricevere una risposta quanto prima possibile.
Spero di ricevere una risposta quanto prima possibile.
Risposta ADUC
Ha 30 gg dalla notifica per effettuare un ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove la violazione e' stata rilevata, chiedendo la sospensione e l'annullamento dello stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
L'ultima sentenza della Cassazione afferma che qualora la prima pattuglia stradale non possa immediatamente fermare l'auto, e' obbligata in ogni modo a comunicare via radio alla pattuglia successiva di farlo, a meno che non ci siano delle giustificate motivazioni per cui le varie pattuglie non potessero fermare il veicolo -per es. un incidente di notevole entita'. Per quel che riguarda il mancato importo in Euro, non e' obbligatorio, poiche' secondo la legge l'importo espresso in Lira "si intende" anche espresso in Euro, "secondo il cambio prefissato".
In merito poi alla riduzione del 5%, poiche' la stessa e' sempre applicata, verifichi meglio sul verbale: eventualmente sara' un motivo in piu' di contestazione.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valida l'indicazione del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi di quanto indicato dal Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). Cio' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso e provvedere ad informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentare il ricorso al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
L'ultima sentenza della Cassazione afferma che qualora la prima pattuglia stradale non possa immediatamente fermare l'auto, e' obbligata in ogni modo a comunicare via radio alla pattuglia successiva di farlo, a meno che non ci siano delle giustificate motivazioni per cui le varie pattuglie non potessero fermare il veicolo -per es. un incidente di notevole entita'. Per quel che riguarda il mancato importo in Euro, non e' obbligatorio, poiche' secondo la legge l'importo espresso in Lira "si intende" anche espresso in Euro, "secondo il cambio prefissato".
In merito poi alla riduzione del 5%, poiche' la stessa e' sempre applicata, verifichi meglio sul verbale: eventualmente sara' un motivo in piu' di contestazione.
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