Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 febbraio 2004
Domanda 16 febbraio 2004
Grazie dell'attenzione Ulderico, da Livorno.
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ATTENTI (Polizza vita ASSITALIA).
ALLE CLAUSOLE A CARATTERI CUBITALI.
Dopo un infortunio avvenuto nell'Ottobre del 2002 e dopo 6 mesi di cure e certificazioni prodotte, il perito dell'assicurazione avvalla la decisione del Medico (sempre dell'assicurazione) di liquidare l'infortunio con 2 punti d'invalidita' permanente, 20 giorni d'inabilita' temporanea totale e 10 giorni a parziale a fonte di una richiesta di 7 punti, 102 giorni d'inabilita' temporanea totale e circa 80 giorni d'inabilita' temporanea parziale.
Cio' non si spiega giacche' nel contratto stipulato dalle parti e' scritto:.......................
Art.13 Inabilita' temporanea.
(La presente garanzia si intende operante se indicata nella polizza la relativa somma assicurata).
Se l'infortunato ha come conseguenza una inabilita' temporanea, la Societa' corrisponde la relativa somma assicurata in polizza:.
A) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si e' trovato nella totale incapacita' fisica ad attenere alle attivita' professionali principali e secondarie dichiarate.
B) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attivita' professionali principali e secondarie dichiarate.
L'indennita' per inabilita' temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
L'indennizzo per inabilita' temporanea e' cumulabile con quello per morte o per invalidita' permanente.
FRANCHIGIA.
Art.14 Franchigia assoluta in caso di inabilita' temporanea.
L'indennizzo per inabilita' temporanea di cui all'art precedente viene corrisposto a decorrere:.
- dal sesto giorno successivo a quello dell'infortunio se l'indennita' prevista in polizza non supera Euro 30(L. 58.088)...........................
Dal sesto giorno successivo???............. e i 120 giorni che mancano che fine hanno fatto?
In poche parole si paga per avere una diaria giornaliera, ma alla fine su 180 giorni richiesti, ne sono riconosciuti 30.
I 15? giornalieri di rimborso paventati alla firma del contratto si riducono a 2.5? al momento di riscuotere.
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DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI.
L'assicurazione si fa forte dell'art. 24, dove l'Assicurato non puo' intentare causa per inadempienza contrattuale ma puo', al momento, conferire per iscritto mandato di decidere ad un Consiglio di tre medici.
Art.24 Per le divergenze sulla natura, causa ed entita' delle lesioni, nonche' sull'applicazione dei criteri di indennizzabilita', le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Consiglio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
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Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e competenze per il terzo medico.
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Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalita' di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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Art. 12 FRANCHIGIA ASSOLUTA IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE.
Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidita' permanente sia superiore a? 52.000, si applicano sull'importo eccedente le seguenti franchigie assolute: o Sul capitale eccedente 52.000? e fino a 130.000? non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidita' permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente non supera il 3%. Qualora il grado di invalidita' permanente risulti il 3%, l'indennizzo da liquidare sara' commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidita'; o Sul capitale eccedente 130.000? e fino a 260.000? non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidita' permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente non supera il 5%. Qualora il grado di invalidita' permanente risulti il 5%, l'indennizzo da liquidare sara' commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidita'; o Sul capitale eccedente 260.000? non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidita' permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente non supera il 10%. Qualora il grado di invalidita' permanente risulti il 10%, l'indennizzo da liquidare sara' commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidita';.
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L'AVVOCATO CONSIGLIA.
In un primo momento il mio avvocato mi consigliava di accettare la proposta di liquidazione, poiche' la prassi da seguire (vedi Art.24) per richiedere quanto stabilito, anche se in violazione dei patti contrattuali, risulta essere troppo onerosa e difficilmente il risultato dell'arbitrato avrebbe coperto le spese da sostenere.
Dopo un incontro tenuto in data 10/02/2004 per concordare la strategia da percorrere, abbiamo deciso di conferire per iscritto mandato per la decisione del Consiglio dei tre medici.
CONSIDERAZIONI.
NON vale la pena pagare un premio annuo per la diaria giornaliera quando questa non e' commisurata in modo proporzionale a quanto pattuito.
NON vale la pena assicurare cifre elevate per inabilita' permanente; le franchigie applicate le coprono solo in percentuale.
NON vale la pena stipulare un contratto con una compagnia assicurativa che non rispetta i patti sottoscritti.

Risposta ADUC
ringraziamo per le considerazioni espresse.
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