Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 febbraio 2004
Domanda 13 febbraio 2004
ASSICURAZIONE AUTO - CAMBIO VEICOLO.
Sono contraente di una polizza RCA con l'auto intestata a mio fratello. Ho intenzione di acquistare un veicolo nuovo ed intestarlo a me stesso.
Questa sostituzione, prima di luglio 2003, avrebbe conservato la classe di merito bonus/malus, ora invece viene applicata la classe d'ingresso 14.
Nel luglio 2003 e' uscita una circolare ISVAP che richiama un'altra circolare che a sua volta richiama una legge del 1969 dalla cui interpretazione il cartello delle assicurazioni da un giorno all'altro ha deciso che la classe di merito e' conservata solo se c'e' coincidenza di proprietario del vecchio e nuovo veicolo.
E' evidente che il cartello delle assicurazioni da una parte dice di voler calmierare le tariffe mentre dall'altra parte cerca di aumentare gli introiti riportando molti contratti alla classe d'ingresso.
Non si capisce, se la legge e' del 1969, perche' prima veniva conservata la classe. Il mio caso e' un esempio, ho conservato la classe nel cambio precedente cambiando proprietario del veicolo.
Il bello e' che le condizioni del mio contratto garantiscono la conservazione della classe purche' il proprietario del nuovo veicolo sia il contraente, prorio il mio caso. Di fatto la mia assicurazione non rispetta le condizioni contrattuali.
Inoltre, se la nuova auto fosse cointestata a me ed a mio fratello, per alcune assicurazioni la classe e' la 14 per altre la classe e' conservata!!
Ho fatto esposto all' ISVAP la quale ha risposto (con un prestampato) che si sarebbe attivata. Da allora e' passato un mese senza altre notizie.
Vorrei conoscere la vostra opinione, in particolare se devo aspettare o agire in giudizio prima che scada il contratto (27-6-2004).
Cordiali saluti.
Fabio, da Pisa

Risposta ADUC
la legge viene interpretata, ma concretamente non ci sono variazioni: su questo punto viene lasciata liberta' alle compagnie di consentire o meno questo tipo di modifiche contrattuali.
Non essendoci alcuna novita' legislativa e quindi nessuna modifica sostanziale, sussiste in ogni caso la possibilita' di una diversa interpretazione e comunque quella di provare a rivolgersi -contratto per contratto- al giudice di pace.
Non e' comunque prima della scadenza del contratto in corso, che eventualmente deve agire: bensi' nel momento della variazione contrattuale, che deve contestare senza accettarla (o accettandola con riserva, quindi previa contestazione formale per raccomandata A/R).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →