Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 gennaio 2004
Cara Aduc, come accade per molte famiglie, mio padre e' unico intestatario di una polizza RCA per l'auto di famiglia, la cui scadenza annuale e' il maggio prossimo 2004.
A dicembre abbiamo acquistato un'auto nuova, che sara' immatricolata in marzo/aprile permutando la nostra attuale autovettura. Consultando l'ultima nota informativa RCAuto (7/2003) e le condizioni analitiche del contratto RCAuto stipulato, emerge che non e' possibile farsi rilasciare l'attestazione di rischio prima della scadenza naturale, ma che pero', in presenza di vendita dell'autoveicolo, e' possibile beneficiare del mantenimento la classe di merito acquisita, qualora l'intestatario della polizza stipuli un contratto per un'altra auto di sua proprieta'.
Pochi giorni fa abbiamo scoperto che la nostra compagnia assicuratrice non ce lo permette, poiche', nel cointestare l'auto a mio padre e a me, a loro dire, la stipula della nuova polizza, ci farebbe ripartire dalla classe piu' alta (attualmente e' la prima). Al contrario, nel caso di esclusiva intestazione, dovremmo solo versare un premio piu' alto come conguaglio della cilindrata piu' alta.
Non credendo a quanto sostenuto, ho contattato allora altre quattro compagnie assicurative e tutte, al contrario, hanno accettato la contestazione, consentendoci quindi di partire con la classe di merito riportata sull'attestato di rischio anche nel caso di due proprietari.
Addirittura, navigando in Internet ho trovato che "anche nel caso di cointestazione e' possibile mantenere la classe di merito maturata, secondo quanto disposto dalla legge di riferimento 990/69 e le successive modificazioni. " Avrete gia' capito la mia perplessita': posto che il contratto RCA sottoscritto recita che "il trasferimento di proprieta' del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprieta'" mantenendo la classe di merito maturata, posso oppormi a quanto dettato dalla agenzia assicuratrice? Posso quindi pretendere il mantenimento della classe B/M anche in presenza di cointestazione in forza di legge, sostenendo appunto che nel contratto non si fa mai riferimento all'esclusivita' della proprieta' del veicolo che subentra, ma prevede come condizione essenziale il solo fatto di esserne proprietari? O devo rassegnarmi? Quali sono i riferimenti normativi che legittimano l'una o l'altra situazione?
Grazie Fabio, da Dairago
A dicembre abbiamo acquistato un'auto nuova, che sara' immatricolata in marzo/aprile permutando la nostra attuale autovettura. Consultando l'ultima nota informativa RCAuto (7/2003) e le condizioni analitiche del contratto RCAuto stipulato, emerge che non e' possibile farsi rilasciare l'attestazione di rischio prima della scadenza naturale, ma che pero', in presenza di vendita dell'autoveicolo, e' possibile beneficiare del mantenimento la classe di merito acquisita, qualora l'intestatario della polizza stipuli un contratto per un'altra auto di sua proprieta'.
Pochi giorni fa abbiamo scoperto che la nostra compagnia assicuratrice non ce lo permette, poiche', nel cointestare l'auto a mio padre e a me, a loro dire, la stipula della nuova polizza, ci farebbe ripartire dalla classe piu' alta (attualmente e' la prima). Al contrario, nel caso di esclusiva intestazione, dovremmo solo versare un premio piu' alto come conguaglio della cilindrata piu' alta.
Non credendo a quanto sostenuto, ho contattato allora altre quattro compagnie assicurative e tutte, al contrario, hanno accettato la contestazione, consentendoci quindi di partire con la classe di merito riportata sull'attestato di rischio anche nel caso di due proprietari.
Addirittura, navigando in Internet ho trovato che "anche nel caso di cointestazione e' possibile mantenere la classe di merito maturata, secondo quanto disposto dalla legge di riferimento 990/69 e le successive modificazioni. " Avrete gia' capito la mia perplessita': posto che il contratto RCA sottoscritto recita che "il trasferimento di proprieta' del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprieta'" mantenendo la classe di merito maturata, posso oppormi a quanto dettato dalla agenzia assicuratrice? Posso quindi pretendere il mantenimento della classe B/M anche in presenza di cointestazione in forza di legge, sostenendo appunto che nel contratto non si fa mai riferimento all'esclusivita' della proprieta' del veicolo che subentra, ma prevede come condizione essenziale il solo fatto di esserne proprietari? O devo rassegnarmi? Quali sono i riferimenti normativi che legittimano l'una o l'altra situazione?
Grazie Fabio, da Dairago
Risposta ADUC
se l'acquirente dell'auto ed intestatario della polizza e' il medesimo, la classe viene mantenuta in quanto e' una modifica al contratto.
Ma se iniziano a cambiare tutti i termini del rapporto (e quindi anche le parti contrattuali) allora il rapporto e' diverso e non c'e' un obbligo a mantenervi la polizza. Occorrerebbe verificaste sul vostro contratto specifico, non su quello di altre compagnie distinte.
Infatti, ci pare che l'interpretazione possa -induttivamente- essere opposta alla sua: ossia che in assenza di altra specifica, se il contratto subisce una modifica nel soggetto interstatario (non il solito, ma costui insieme ad un altro) c'e' una variazione del rapporto contrattuale e quindi varia il rapporto.
Ma se iniziano a cambiare tutti i termini del rapporto (e quindi anche le parti contrattuali) allora il rapporto e' diverso e non c'e' un obbligo a mantenervi la polizza. Occorrerebbe verificaste sul vostro contratto specifico, non su quello di altre compagnie distinte.
Infatti, ci pare che l'interpretazione possa -induttivamente- essere opposta alla sua: ossia che in assenza di altra specifica, se il contratto subisce una modifica nel soggetto interstatario (non il solito, ma costui insieme ad un altro) c'e' una variazione del rapporto contrattuale e quindi varia il rapporto.
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